La casa, sia vista come abitazione principale sia anche come seconda casa, offre al contribuente la possibilità di ottenere vantaggi in termini di detrazioni fiscali e poter beneficiare, quindi, o di una riduzione delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi o, ancor meglio, di un rimborso del credito in busta paga o da utilizzare in compensazione per il pagamento di altri tributi.
Ma facciamo ordine sulle tante detrazioni che una casa può offrire iniziando con l’atto iniziale, cioè la costruzione o l’acquisto dell’immobile e, quindi, con le successive ristrutturazioni.
Costruzione o acquisto della casa
In caso di stipula di un contratto di mutuo per la costruzione o l’acquisto dell’abitazione principale, ossia quella dove il contribuente dimora abitualmente, sono detraibili dall’imposta lorda gli interessi passivi, gli oneri accessori (onorario del notaio, spese di perizie e di istruttoria, ecc.) e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, fino all’importo massimo di 4.000 euro. In caso di comproprietà tale importo viene egualmente ripartito tra gli aventi diritto. Per poter detrarre gli interessi è necessario che:
- gli acquirenti siano anche gli intestatari del mutuo;
- il capitale preso a finanziamento non sia superiore al costo di acquisto dell’immobile;
- l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dalla stipula dell’atto.
Per i mutui stipulati prima del 1993 è necessario che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Sono altresì detraibili gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, fino all’importo massimo di 2.582,28 euro, relativamente a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, anche non ipotecari e mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale, contratti a partire dal 1998.
Ristrutturazioni edilizie ed interventi di risparmio energetico
Una volta che la casa diviene la propria dimora e quella dei propri familiari è possibile fruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie o per gli interventi per il risparmio energetico. Abbiamo già approfondito in precedenti articoli la materia in questione. A completamento ricordiamo che:
- fino a tutto il 2015, salvo proroghe, le detrazioni sono pari al 50% per le ristrutturazioni edilizie ed al 65% per il risparmio energetico;
- possono fruirne, oltre ai proprietari dell’immobile, i locatari e comodatari, i titolari di diritti reali di godimento (uso, abitazione, usufrutto), i familiari del possessore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ma, in ogni caso, bisogna sostenere effettivamente la spesa per l’immobile;
- la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non può superare l’IRPEF dovuta dal contribuente per l’anno d’imposta.
Info: Agenzia delle Entrate
Vedi: Detrazioni fiscali sulla casa, parte seconda: la locazione