IMU e TASI: sconto del 50% sugli immobili dati in comodato

La Legge di Stabilità, oltre ad eliminare i tributi locali sull’abitazione principale, interviene nei casi specifici di cessione dell’immobile a parenti in linea retta

Importante novità in tema di tributi locali, in particolare per IMU e TASI, emergono dalla Legge di Stabilità 2016. È stata infatti introdotta la possibilità di ottenere un bonus fiscale pari al 50% da applicare alla base imponibile ai fini IMU e TASI per determinate categorie di immobili.
Vediamo di cosa si tratta e quali soni i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla nuova legge per godere dell’agevolazione.

Come ottenere il bonus fiscale del 50% IMU e TASI

Per ottenere il bonus fiscale del 50% sull’imponibile per IMU e TASI, il proprietario deve concedere il proprio immobile abitativo mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito. Tale contratto deve essere obbligatoriamente registrato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di stipula dello stesso. Il costo a carico delle parti è di circa 216 euro, di cui 200 per l’imposta di registro e 16 euro quale imposta di bollo da applicare mediante apposita marca del valore suddetto per ogni 4 pagine di contratto.

A chi cedere l’immobile per ottenere il bonus fiscale del 50% IMU e TASI

L’immobile oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito deve essere ceduto esclusivamente o ai figli o a parenti in linea retta di primo grado. Si definiscono parenti in linea retta coloro i quali discendono gli uni dagli altri: ad esempio, sono parenti in linea retta di primo grado i genitori ed i figli. La norma esclude quindi la parentela in linea retta diversa dal primo grado, come quella tra i nonni ed i nipoti (parentela di secondo grado) e quella tra i bisnonni ed i bisnipoti (parentela di terzo grado).

Requisiti soggettivi per usufruire del bonus fiscale del 50% IMU e TASI

Altro requisito soggettivo, oltre a quello già visto del soggetto al quale cedere l’immobile, riguarda esclusivamente il proprietario/comodante, ed è altrettanto fondamentale per godere del bonus del 50%. Egli deve possedere, oltre l’immobile ceduto in comodato, al massimo soltanto un altro immobile adibito ad abitazione principale. Nel caso in cui il comodante fosse proprietario, anche in parte, di una terza abitazione non potrà usufruire del bonus fiscale del 50%. Tale requisito non è invece richiesto da colui il quale prende l’immobile in comodato; egli infatti potrà avere anche più di due unità immobiliari ad uso abitativo.
Quindi, ad esempio, un genitore con uno o anche due immobili in un comune italiano che cede in comodato al figlio una delle due abitazioni, usufruisce del bonus fiscale del 50% IMU e TASI. Invece se il genitore possiede più di un immobile oltre a quello dato in comodato o ne possiede soltanto due, compreso quello ceduto, ma in comuni diversi lo sconto non è applicabile.

Requisiti oggettivi per la concessione del bonus fiscale del 50%

La Legge di Stabilità richiede anche l’esistenza di un requisito puramente oggettivo: è altresì fondamentale che l’immobile adibito ad abitazione principale del proprietario/comodante si trovi nello stesso comune di quello ceduto in comodato. Tale requisito, altamente criticato in sede di approvazione, restringe enormemente la platea dei possibili soggetti beneficiari del bonus fiscale. Si pensi, infatti, a quelle famiglie che lasciano in comodato ai figli un’abitazione situata in un comune diverso da quello di origine per motivi di studio o di lavoro: ebbene questi contribuenti non si vedranno mai una riduzione dei tributi locali IMU e TASI.

Info: Legge di Stabilità 2016