Per accedere alle prestazioni economiche a sostegno della disoccupazione, i lavoratori che hanno perso il lavoro devono comunicare tramite la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) la propria disponibilità a partecipare alle misure di politica attiva organizzate dal Centro per l’Impiego di riferimento, sottoscrivendo con lo stesso un Patto di Servizio personalizzato.
In dettaglio il patto di servizio, che è un vero e proprio contratto, la cui violazione comporta la riduzione o la perdita della NASPI, prevede che il disoccupato:
- partecipi ad iniziative e laboratori di carattere formativo per il rafforzamento delle competenze nella ricerca di lavoro;
- accetti le eventuali offerte di lavoro congrue proposte.
Indice
Quando un’offerta di lavoro è congrua?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Decreto 10 aprile 2018 ha fornito una precisa definizione dell’offerta di lavoro congrua.
L’offerta di lavoro è congrua essenzialmente quando soddisfa i seguenti requisiti:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
L’offerta di lavoro congrua viene poi rimodulata in base alla durata della disoccupazione, alla coerenza con le esperienze e le competenze maturate e anche alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio.
Nello specifico, per i disoccupati fino a 6 mesi un’opportunità di impiego è congrua quando corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento al settore economico professionale individuato. Per i disoccupati da 6 a 12 mesi, la sfera delle offerte congrue si allarga e vi si fanno rientrare anche quelle ad aree di attività afferenti ad altri settori economici professionali rispetto a quello definito nel patto di servizio. Per i disoccupati da oltre un anno, invece, sono congrue tutte le offerte di lavoro che rientrano nelle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro professionali coerenti con le esperienze e le competenze maturate dal soggetto.
Per quanto riguarda la distanza del luogo di lavoro dal domicilio, invece, i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 12 mesi non possono rifiutare le offerte di lavoro quando il luogo di lavoro dista meno di 50 chilometri dal proprio domicilio o quando è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per i disoccupati da oltre un anno invece, l’offerta è congrua anche se il luogo di lavoro dista 80 chilometri dal domicilio o comunque quando è raggiungibile mediamente in 100 minuti. Resta ferma la possibilità di ridurre le distanze del 30% quando si riscontra la difficoltà di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici.
Quando si può rifiutare un’offerta di lavoro congrua?
Un’offerta di lavoro congrua si può rifiutare solo in caso vi sia un giustificato motivo che ricorre in caso di:
- malattia o infortunio;
- servizio civile e richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- gravi motivi familiari documentati o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- fatto o circostanza comprovato che impedisca oggettivamente al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.
Le ipotesi di giustificato motivo, ovviamente, devono essere comunicate e documentate entro 2 giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua, pena la perdita dello status di disoccupato e di conseguenza anche dell’indennità di disoccupazione.






