Il datore di lavoro può licenziare la colf senza bisogno della giusta causa, ma deve dare un preavviso.
Il lavoro di colf è disciplinato dalla Legge n. 339 del 2 aprile del 1958. Nello specifico, si rivolge a tutti i lavoratori domestici che svolgono la loro attività nelle 4 ore giornaliere presso l’ubicazione del datore di lavoro con regolare retribuzione sia in denaro che in natura. Il D.P.R. n. 1403 del 31 dicembre 1971, regola tutti gli aspetti assicurativi per la tutela di tale lavoro, mentre, per tutte le altre problematiche si fa riferimento ai contratti collettivi CCNL.
Indice
Quanti contratti lavorativi sono previsti per la categoria colf?
Esistono ben 3 tipologie di contratti in base alle esigenze del datore di lavoro, il tutto dipende dalla relazione della mole di lavoro da svolgere, quali:
- a servizio intero: quando per il lavoro domestico il dipendente soggiorna stabilmente presso il proprio datore di lavoro, in questo caso ha diritto alla retribuzione, al vitto e all’alloggio;
- a mezzo servizio: quando per il lavoro domestico il dipendente svolge l’attività lavorativa a servizio della famiglia per circa 4 ore al giorno, oppure per 24 ore settimanali;
- a ore: quando per il lavoro domestico il dipendente svolge l’attività lavorativa a servizio della famiglia solo per pochi giorni settimanali, lavorando al di sotto delle 24 ore settimanali.
Quando il preavviso del licenziamento colf spetta di diritto?
Per queste figure lavorative nel caso di licenziamento il datore di lavoro può recedere dal contratto utilizzando la formula di “licenziamento ad nutum”, cioè secondo la propria volontà, quindi è possibile che il licenziamento avvenga senza giusta causa.
Resta da valutare tre ipotesi ben chiare, per le quali il lavoratore può opporsi presentando un ricorso presso il Tribunale competente, quali:
- qualora il licenziamento risulti essere per motivi discriminatori. In questi casi, è possibile fare ricorso per richiedere il reintegro del posto di lavoro, quindi, l’annullamento del licenziamento ai sensi della legge 108/1990;
- il licenziamento di una lavoratrice gestante non è previsto, se non per giusta causa ai sensi dell’art. 24 CCNL;
- qualora il licenziamento sia espressamente “ad nutum”, per sopraggiunta volontà del datore di lavoro, egli deve in ogni caso comunicarlo attraverso un preavviso.
Quali sono i tempi previsti per il preavviso del licenziamento della colf?
Il preavviso previsto nei casi di licenziamento o per dimissioni, per legge è diverso in relazione all’impegno lavorativo settimanale svolto dal lavoratore, nonché agli anni di anzianità maturati presso il datore di lavoro.
Secondo quanto riportato dall’Inps, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di 24 ore settimanali:
- è previsto un preavviso di 8 giorni di calendario, per i lavoratori domestici aventi un’anzianità lavorativa di 2 anni;
- è previsto un preavviso di 15 giorni di calendario, per i lavoratori domestici aventi un’anzianità lavorativa superiore ai 2 anni.
Qualora, invece, il rapporto di lavoro sia maggiore delle 24 ore settimanali:
- è previsto un preavviso di 15 giorni di calendario, per i lavoratori domestici aventi fino a 5 anni di anzianità;
- è previsto un preavviso di 30 giorni di calendario, per i lavoratori domestici aventi più di 5 anni di anzianità;
La riduzione dei sopra citati termini può essere ridotta del 50%, se a richiedere le dimissioni è il lavoratore. Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana.
Cosa succede se il licenziamento della colf avviene senza preavviso?
Se il datore di lavoro non concede i giorni di preavviso stabiliti per legge deve risarcire il lavoratore con un’indennità di mancato preavviso corrispondente alla retribuzione dovuta durante il periodo di preavviso non concesso. Viceversa, se il lavoratore non comunica le dimissioni attraverso il preavviso, il datore di lavoro può trattenere l’adeguato importo dalla liquidazione a titolo di mancato preavviso. Tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS entro 5 giorni dall’evento.