Testamento: conosciamo tutti i tipi di testamento che si possono redigere?

Quanti tipi di testamento esistono? Si dividono in ordinari o speciali… vediamo in dettaglio le differenze

Il testamento è un atto revocabile con il quale, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, taluno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Esso rappresenta, innanzitutto, un atto di liberalità che può in ogni momento essere revocato.

Occorre, inoltre, segnalare come il potere di disporre totalmente dei propri beni da parte del testatore è previsto solo in caso di assenza di parenti stretti del medesimo, ai quali spetterà la cosiddetta quota di legittima.

Nel nostro ordinamento sono state previste tre tipologie ordinarie di testamento, alle quali si aggiungono varie tipologie speciali.

Testamento olografo

Il primo tipo di testamento che può essere posto in essere da un soggetto è il testamento olografo.

Consiste nella forma più semplice di testamento che può essere redatta, poiché non necessita di particolari formule o schemi.

Nondimeno, devono essere rispettate alcune formalità dalle quali desumere la reale ed effettiva intenzione del testatore. Infatti, affinché il testamento olografo sia valido occorre che esso sia scritto interamente di pugno dal testatore (se sono presenti parti scritte al computer, ad esempio, il testamento sarà nullo).

Altro elemento importante è la data, con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui le ultime volontà sono state redatte. Non è invece necessaria l’indicazione del luogo. Anche in questo caso, in assenza di detto requisito il testamento olografo sarà impugnabile da chiunque vi abbia interesse.

L’ultimo elemento che deve contraddistinguere il testamento olografo è la sottoscrizione del testatore in calce alle disposizioni testamentarie, a pena di invalidità dell’atto.

Una volta redatto con tali formalità, il testamento potrà essere custodito dal soggetto senza necessità che ne dia comunicazione ad alcuno. Tuttavia, è preferibile affidarlo ad una persona di propria fiducia oppure ad un notaio; in quest’ultimo caso, legittimato alla pubblicazione del testamento sarà solo il notaio stesso, il quale potrà ricevere il testamento esclusivamente dalle mani del testatore e da nessun’altro.

Testamento pubblico

L’altra tipologia di testamento prevista dalla legge è il testamento pubblico.

Esso rappresenta l’unica forma con il quale un soggetto che non sa (o non può) scrivere ha facoltà di redigere un testamento.

Le ultime volontà vengono, inoltre, espresse dinanzi al notaio e a due testimoni, i quali – assieme al testatore e al pubblico ufficiale – sottoscrivono il testamento.

I testimoni, tuttavia, devono possedere i seguenti requisiti:

  • non devono essere in alcun modo coinvolti nel testamento;
  • devono essere in grado di sottoscriverlo;
  • devono possedere il pieno esercizio dei diritti civili;
  • devono essere cittadini italiani o stranieri residenti;
  • non devono essere ciechi, sordi o muti;
  • non possono essere legati da parentela con il notaio o con il testatore;
  • devono essere maggiorenni.

Anche in questo caso, sarà solo il notaio che provvederà alla custodia del testamento e alla sua pubblicazione a seguito della morte del testatore.

Testamento segreto

L’ultima tipologia di testamento ordinario è il testamento segreto.

Per la verità si tratta di un testamento poco diffuso nella prassi e deriva il suo nome dal fatto che sia il notaio che i testimoni ignorano il suo contenuto.

Infatti, tale tipologia di testamento deve essere consegnata sigillata al notaio, oppure potrà provvedere lo stesso al momento del ricevimento. Detta consegnata deve, inoltre, avvenire alla presenza di due testimoni.

Questa forma di testamento può essere scritta sia di pugno dal testatore, sia avvalendosi di qualsiasi altro strumento meccanico (macchina da scrivere, computer, ecc.). Per la validità occorrerà, tuttavia, che sia sottoscritto dal testatore in ogni suo foglio.

Infine, tale testamento potrà essere in ogni momento richiesto e restituito dal notaio al testatore, previa redazione di un apposito verbale di restituzione.

Testamenti speciali

Occorre, a questo punto, prendere in esame i cosiddetti testamenti speciali.

Essi si caratterizzano dall’estrema semplicità delle forme di redazione e la loro validità termina decorsi 3 mesi dalla cessazione delle condizioni speciali che ne avevano giustificato l’adozione.

A tal proposito, si segnala che sarà possibile redigere testamenti speciali solo nelle seguenti condizioni:

  • malattia, calamità e infortuni: si pensi al caso in cui il soggetto viva in un luogo in cui è diffusa una mortale malattia contagiosa; in questo caso il testamento potrà essere depositato presso il sindaco, il notaio o dal giudice di pace alla presenza di due testimoni;
  • testamento a bordo nave: viene ricevuto dal comandante della nave e deve essere sottoscritto da chi lo riceve, dal testatore e da due testimoni;
  • testamento a bordo di aeromobile: valgono le regole per il testamento a bordo nave;
  • testamento dei militari: può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare, da un ufficiale della Croce Rossa o dell’Associazione italiana dei cavalieri del sovrano Ordine di Malta, alla presenza di due testimoni. Dopodiché, viene trasmesso al quartier generale e da lì al Ministero competente, il quale lo fa depositare nell’archivio notarile dell’ultimo luogo di residenza del testatore.

Info: Codice civile art. 587 e ss.