In Italia i casi di femminicidio sembrano non arrestarsi mai. Da questa esigenza nasce una nuova legge per tutelare i figli vittime di una dramma così grande. La normativa prevede una serie di direttive per supportare legalmente ed economicamente i figli del coniuge ucciso dal proprio partner.
Lo scorso 1° febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n.4/2018, che introduce nuovi strumenti per tutelare i figli minorenni o maggiorenni, non economicamente autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a causa dell’omicidio commesso dall’altro coniuge.
Parliamo di un decreto legislativo che modifica il codice penale, civile e la procedura penale per sostenere maggiormente, sia da un punto di vista legale che economico, i figli che hanno vissuto un dramma così forte all’interno della propria famiglia. In questo caso, per l’attuazione della tutela, la legge prevede che l’unione dei genitori possa essere avvenuta in forma coniugale o equiparata. In sostanza, dunque, il supporto viene fornito anche ai figli di genitori uniti dal rito civile (anche se cessato), separati, divorziati o conviventi.
La costituzione della legge non è avvenuta in modo del tutto semplice, complici i tanti ritardi che hanno segnato le varie fasi di approvazione in Senato e il poco tempo rimasto in vista della fine della legislatura. L’iter di elaborazione della legge è iniziato, infatti, già da marzo del 2017.
Un anno fa la Camera ha trasmesso il decreto, ma l’approvazione del Senato è avvenuta mesi dopo, il 21 dicembre del 2017. Nonostante tutto, però, la nuova legge rappresenta un traguardo importante per l’Italia, un Paese che registra ancora oggi una percentuale di casi di femminicidio troppo alta. Si stima, infatti, che ogni anno vengano uccise circa 150 donne e che dal 2012 ad oggi, i figli rimasti orfani di crimini domestici siano 1.600.
Ma cosa prevede la nuova legge e come si estende la tutela?
Per prima cosa, come abbiamo già detto, tale tutela non va collegata soltanto ai figli di genitori sposati. La legge prevede un’estensione abbastanza ampia, per dare una risposta concreta a un fenomeno così radicato nella nostra società. Quindi sono considerate vittime di crimini domestici anche i figli di genitori separati, di partner legati da un’unione civile o da convivenza. Ecco quali sono i punti salienti del nuovo decreto.
Indice
Patrocinio gratuito per gli orfani di crimini domestici
La prima novità introdotta dalla legge è legata al fatto che gli orfani di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal limite di reddito. In sostanza, lo Stato si farà carico di tutte le spese processuali previste per l’omicidio del genitore. Ricordiamo inoltre che l’omicidio del coniuge, del partner civile o del convivente viene equiparato a quello dei genitori o figli ed è previsto, pertanto, l’ergastolo. Sono previsti, invece, dai 24 a 30 anni di reclusione se la vittima è divorziata o l’unione civile cessata.
Sequestro conservativo per risarcire gli orfani
La seconda linea del decreto sancisce che il Pubblico Ministero, analizzando l’omicidio commesso, deve indagare se ci sono figli economicamente instabili e in questo caso chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato. Agli orfani costituiti parte civile, durante il processo, anche se la condanna non è definitiva, spetta una somma provvisoria di risarcimento del danno pari al 50%. Quando ci sarà la condanna di primo grado, i beni sequestrati all’imputato saranno automaticamente pignorati.
La pensione di reversibilità ai figli
Il terzo punto sottolineato dalla legge riguarda la pensione di reversibilità, cioè la somma economica percepita da un coniuge nel caso in cui il proprio partner sia defunto. In questo caso, nei confronti del familiare, per cui è previsto l’invio a giudizio per omicidio, la pensione di reversibilità viene sospesa. Ma c’è di più. Durante il periodo del processo, la pensione spetterà ai figli senza l’obbligo di restituzione. Se la condanna viene archiviata, la pensione si sospende, ma lo Stato dovrà pagare ai figli eventuali arretrati.
Indegnità a succedere
La condanna o il patteggiamento comportano in automatico l’indegnità a succedere. La persona che commette un omicidio nei confronti del proprio coniuge non può essere il suo erede, ne consegue che, fino a quando la condanna non viene archiviata o prosciolta, sarà nominato un curatore per tutelare i figli. Se, appunto, la condanna viene proclamata in via definitiva, al coniuge viene attribuita l’indegnità a succedere. Non potrà, quindi, ereditare nulla dal partner ucciso.
Fondo di solidarietà alle vittime
Un’altra novità prevista dalla legge riguarda l’estensione, anche agli orfani vittime di crimini domestici, del fondo per le vittime di mafia, usura e reati violenti. Sono previsti una serie di disposizioni finalizzate a garantire ai figli il diritto allo studio, l’accesso privilegiato al mondo del lavoro e l’assistenza medico-psicologica. La riserva di solidarietà per gli orfani è incrementata di ben 2 milioni di euro l’anno rispetto al fondo indirizzato alle vittime di mafia e reati violenti.
Inoltre, nel caso in cui la vittima non abbia la possibilità di continuare a vivere in un ambiente familiare adatto, a causa della morte del genitore, è prevista l’adozione privilegiando la continuità delle relazioni. Vengono analizzati i rapporti che il minore ha instaurato con i familiari fino al terzo grado di parentela. E, infine, il figlio può avvalersi del diritto di chiedere il cambio del proprio cognome, qualora appunto questo coincida con quello del genitore condannato per omicidio. La domanda di modifica deve essere presentata dal maggiorenne o dal tutore, nel caso in cui il figlio non abbia compiuto la maggiore età.