L’introduzione del nuovo “regime forfettario”, e la proroga per il 2015 del “regime dei minimi”, ci da spunto per cercare di capire qual’ è il regime fiscale e contributivo più favorevole per alcune “professioni” nel caso specifico ci occuperemo di guide, interpreti ed accompagnatori turistici.
Il regime fiscale delle attività di guide e gli interpreti, è molto favorevole in quanto i redditi da essi ottenuti sono soggetti all’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF), ma non all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) quando non si hanno dipendenti o collaboratori. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA. Mentre l’attività di accompagnatore è soggetta ad IVA al 22%, tranne che per i viaggi effettuati al di fuori dell’Unione Europea.
Con l’applicazione del “regime forfetario unico” le guide che hanno ricavi annui fino a 20.000 Euro pagano un forfait del 15% da applicare al 67% dei ricavi meno i contributi previdenziali (versati al posto di IRPEF, IVA ed IRAP).
Fino al 31 Dicembre 2015, le guide che hanno dei ricavi annui fino a 30.000 Euro possono scegliere il “regime dei minimi” grazie al quale una nuova attività paga per cinque anni un forfait del 5% al posto di IRPEF (comprese le addizionali), IVA ed IRAP sul reddito ottenuto, deducendo dai ricavi i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività ed i contributi previdenziali pagati.
A conti fatti il “regime dei minimi” può risultare leggermente più vantaggioso se si è iscritti alla gestione separata dell’INPS e si hanno redditi imponibili intorno ai 5 o 6 mila Euro.
Negli altri casi, e in maniera particolare per le nuove attività inscritte alla gestione commercianti INPS, il “regime forfetario” risulta più favorevole, in quanto, per i primi tre anni le nuove attività pagano l’imposta sostitutiva del 15% sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali.
Queste attività, hanno la duplice scelta tra l’iscrizione alla gestione separata INPS (per attività di lavoro autonomo occasionale, senza partita IVA), e quella alla gestione commercianti INPS per chi esercita in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese), come ribadito dalla Sentenza n° 14069 del 2006 della Corte di Cassazione, e anche dall’INPS, con la Circolare n° 12 del 2008.
Fonte: Corte di Cassazione Sent. n°14069 del 2006 – Circolare INPS n°12 del 2008