ISEE 2015: riduzioni nel pagamento delle tasse

Come scritto in un precedente articolo (ISEE: LE NOVITÀ 2015), non esiste più un unico ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ma ne esistono diversi, che tengono conto di parametri di calcolo specifici in funzione delle prestazioni sociali e delle agevolazioni fiscali da richiedere.

Cercheremo quindi di capire, alcuni aspetti che riguardano il nucleo familiare dell’ISEE per le “prestazioni per il diritto allo studio universitario” che serve per fruire delle riduzioni nel pagamento delle tasse d’ iscrizione, o per l’ottenimento delle borse di studio.

Per quanto riguarda la definizione del nucleo familiare, lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convive con essi, per considerare lo studente “indipendente” rispetto la famiglia di origine occorre:

  • non risiedere con la famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa e contemporaneamente avere un reddito da lavoro dipendente e assimilati superiore a 6.500 euro da almeno due anni.

In caso di genitori dello studente non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare dello studente.

Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi, citiamo a titolo di esempio i seguenti punti che riguardano i casi più comuni:

  • fanno parte del nucleo familiare i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
  • i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, tranne ad esempio in caso di di separazione;
  • il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), viene “attratto” nel nucleo dell’altro coniuge;
  • i figli minorenni fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono;
  • l’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole;
  • le persone in convivenza anagrafica, fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge;
  • se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Fonte: INPS circ. n° 18/12/2014