Sono detraibili tutte le spese mediche?

Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione

Sono detraibili solo le spese di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. Circolare n. 17/E del 2006).

Tra le spese mediche chiarite recentemente dall’Agenzia delle Entrate elenchiamo le:

Chiropratiche – Con riferimento, alle prestazioni rese dal chiropratico, considerato che è una figura professionale ad oggi priva di ordinamento, nonostante l’articolo 2, comma 355, della Legge n. 244 del 2007 preveda l’istituzione del registro dei dottori in chiropratica, la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la Circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.

Mesoterapia – Per ciò che concerne trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale”. Pertanto, le spese concernenti, i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, perché ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione.

Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese mediche (chiropratiche e Mesoterapiche) siano correlate a una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Haloterapia – Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato attuale detraibili.

Spese mediche per prestazioni svolte da un pedagogista

L’Agenzia richiama le indicazioni già fornite nella circolare n. 19/E del 2012 (par 2.2), in cui si è detto che rientrano tra le spese detraibili le spese sostenute per le prestazioni sanitarie, rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001. Tra queste, rientra la figura dell’educatore professionale, il cui profilo tecnico-professionale, tuttavia, non ricomprendere anche la figura del pedagogista esercente, l’attività di educatore.

Il pedagogista, secondo il Ministero della Salute, è un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale. È una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali).

L’educatore professionale, invece, è considerato un professionista sanitario, che non può essere assimilato al Pedagogista, perché quest’ultimo opera solo nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria. L’Agenzia, pertanto, chiarisce che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili.

Info: Agenzia delle Entrate