Bonus assunzioni per professionisti disoccupati: il contratto di reimpiego

Il contratto di reimpiego, previsto dalla nuova Legge di Stabilità, incentiva le assunzioni dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata negli studi professionali

I lavoratori over 50 e gli inoccupati o disoccupati di lunga durata potranno beneficiare degli incentivi per le assunzioni e dei nuovi benefici economici previsti dal contratto di reimpiego introdotto dalla nuova Legge di Stabilità e dalla contrattazione collettiva degli studi professionali.

Si tratta di una misura volta ad agevolare l’attività professionale e a promuovere l’occupazione di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro e, in particolare, nel settore degli studi professionali.

Con il contratto di reimpiego i lavoratori over 50 e gli inoccupati o disoccupati di lunga durata potranno essere assunti a tempo indeterminato dagli studi professionali beneficiando del bonus assunzioni disoccupati e di un trattamento a regime speciale.

Il datore di lavoro che assumerà i soggetti svantaggiati potrà usufruire dell’esonero triennale dai contributi a proprio carico e dello sgravio contributivo del 40 %, sino ad un tetto massimo di 3.250 euro annui, per 24 mesi.

È prevista, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, che non sia inquadrato al V livello, una retribuzione:

  • inferiore di due livelli rispetto a quello di inquadramento per i primi 18 mesi dalla data di assunzione;
  • inferiore di un livello rispetto a quello di inquadramento per i successivi 12 mesi.

Il contratto di reimpiego prevede, inoltre, un regime di maturazione graduale dei permessi orari retribuiti. In particolare i permessi di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) spettano nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione, nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese e nella misura del 100% per i mesi successivi. Maturano invece ordinariamente le ore di permesso derivanti dalle festività.

I soggetti che vogliono usufruire degli incentivi devono certificare il proprio stato di “disoccupato o inoccupato di lunga durata” attraverso idonea documentazione. Sono considerati tali quei soggetti che trovandosi privi di un impiego o inoccupati da oltre 12 mesi sono immediatamente disponibili a cercare o a svolgere un lavoro, con le modalità definite dai servizi per l’impiego. Pertanto, per acquisire lo stato di disoccupazione è necessario inoltrare al centro per l’impiego di riferimento la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Ai fini dell’accessibilità al contratto di reimpiego,nel caso di un lavoratore precedentemente inoccupato, l’attestazione può anche essere costituita da una semplice autocertificazione; mentre i disoccupati da oltre 12 mesi possono fornire prova della data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Info: Legge di stabilità 2016