Dimissioni volontarie, la riforma introdotta dallo Jobs Act

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere fatte esclusivamente in modo telematico.

In caso di dimissioni volontarie, il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

  • Inviare in maniera autonoma al ministero del lavoro le dimissioni volontarie accedendo al portale lavoro.gov.it, in questo caso è necessario preventivamente essersi muniti del Pin INPS Dispositivo (richiedendolo tramite il portale dell’Istituto o recandosi in una delle sue sedi). In questo modo si potrà accedere al form on line per la compilazione del modulo dimissioni.
    Per i rapporti di lavoro instaurati dopo il 2008 alcuni dati saranno precompilati dallo stesso sistema, mentre per quelli instaurati prima del 2008, occorrerà indicare alcuni dati del datore di lavoro: il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo mail o PEC.
    Successivamente si passerà a selezionare la tipologia di comunicazione: dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca.
  • ​Il lavoratore potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

Il lavoratore entro 7 giorni dall’invio della comunicazione delle dimissioni volontarie potrà revocarla comunicando il codice identificativo e la marca temporale che viene assegnata dal sistema nel momento dell’invio.

La procedura telematica di dimissioni volontarie o risoluzione non si applica per tutte le categorie di lavoratori, restano fuori dal campo di applicazione della norma i seguenti rapporti lavorativi:

  • Rapporti di lavoro domestico e nei casi di recesso in sede “protetta “ (art. 2113 c.c. e innanzi alle commissioni di certificazione ex art. 76 D.Lgs. 276/2003);
  • Recesso durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.);
  • Dimissioni rassegnate in gravidanza e dai lavoratori/lavoratrici con figli fino a tre anni (le dimissioni devono essere convalidate presso la DTL.);
  • Rapporti di lavoro marittimo;
  • Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

Info: Ministero del Lavoro, Clic Lavoro