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Una circolare ministeriale chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme per chi si trova in stato di disoccupazione
In tema di politiche attive sul lavoro sono entrate in vigore, dal 24 settembre 2015, le nuove norme sui servizi da fornire ai lavoratori ed ai datori di lavoro. In particolare:
- sono state riviste le strutture pubbliche che dovranno fornire i servizi agli interessati;
- sono state individuate le giuste competenze per il personale da inserire nei vari uffici;
- sono stati ottimizzati i tempi per la fornitura dei servizi da rendere agli utenti.
Come spesso accade però, le nuove norme non chiariscono del tutto l’ambito di applicazione ed è quindi necessario l’intervento del Ministero competente per meglio spiegare gli effetti e la portata delle leggi introdotte. Puntualmente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare nella quale si individuano quei soggetti ai quali la norma riserva determinati benefici ed agevolazioni quali la NASPI, la ASDI e la DIS-COLL.
La circolare in questione fornisce una nuova nozione di stato di disoccupazione necessaria per individuare coloro i quali possono accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro. Viene definito come disoccupato parziale colui il quale, pur svolgendo un’attività lavorativa di scarsa intensità, non raggiunge un reddito pari a 8000 euro come lavoratore dipendente o pari a 4800 euro come lavoratore autonomo.
Dal punto di vista pratico, non ci si baserà esclusivamente sulla mancanza di occupazione e sulla immediata disponibilità al lavoro, ma ci sarà spazio anche per quelli che, seppur già occupati, sono alla ricerca di un’altra e più redditizia occupazione. Il Ministero, mediante le sue strutture territoriali ed a livello regionale, sta mettendo a punto un portale telematico che permetterà a ciascun soggetto di registrarsi ed essere facilmente individuato per l’assegnazione dei sussidi spettanti. Nel frattempo le richieste possono essere recapitate al Centro per l’Impiego competente per territorio, non dimenticando di allegare il documento chiamato patto di servizio, nel quale sono indicate le condizioni da rispettare per beneficiare dei diversi sussidi, compresi gli incontri di formazione ed orientamento al lavoro.
Agevolazioni per disoccupazione parziale
Vediamo, quindi, quali sussidi sono riconosciuti a coloro i quali si trovano nella condizione di scarsa occupazione o disoccupazione parziale, in quanto non raggiungono un reddito pari a 8000 euro per lavoro dipendente o 4800 per lavoro autonomo e sono in possesso dei requisiti minimi di contribuzione. Ad essi spetta l’assegno di disoccupazione o NASPI:
- pari all’80% del reddito percepito, per i lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi e con un reddito inferiore alla soglia di esenzione ovvero di 8000 euro;
- pari all’80% del reddito percepito, per i lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi o con contratto a tempo indeterminato ma pur sempre entro la soglia degli 8000 euro;
- pari all’80% delle presunte entrate, se il lavoratore svolge attività di lavoro autonomo o d’impresa, ma senza superare la soglia di esenzione pari a 4800 euro.
Vi sono casi particolari nei quali l’indennità di disoccupazione viene sospesa, ridotta o vincolata a determinati limiti reddituali. Si tratta dei casi nei quali:
- Il lavoro intrapreso ha una durata inferiore ai 6 mesi ed il reddito percepito supera le soglie di esenzione: in tal caso, dopo la conclusione del rapporto lavorativo, l’indennità di disoccupazione viene nuovamente erogata.
- Il lavoro é a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi ed il reddito supera la soglia di esenzione: in tal caso l’indennità si perde definitivamente.
- Il lavoro svolto rientra tra quello occasionale accessorio e viene pagato mediante i voucher o buoni lavoro: in tal caso non deve essere superato il limite di 3000 euro.
Info: Decreto Legislativo 150/2015
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015