Visite fiscali per infortuni sul lavoro: l’accertamento non è competenza dell’Inps

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I dipendenti pubblici sono obbligati alla reperibilità in caso di infortuni sul lavoro? Ecco cosa cambia con le nuove normative fiscali.

L’Inps non può condurre visite fiscali ai dipendenti pubblici quando sono assenti dal lavoro per malattia professionale o infortunio. Il controllo e monitoraggio di visite medico-giuridiche è affidato all’Inail. È questa la novità introdotta dalla nota 246 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diramata lo scorso 8 febbraio 2018, e che chiarisce la confusione creata con il decreto ministeriale numero 206. A ingarbugliare il quadro è stata appunto tale decreto che definisce l’infortunio sul lavoro come un fatto che prevede l’esonero dall’obbligo di reperibilità in caso di visite fiscali.

Perché quindi nella normativa 206 del 17 ottobre 2017 i lavoratori pubblici non sono obbligati ad essere reperibili se assenti dal lavoro per infortunio? La risposta si trova a monte. Infatti, già con l’articolo 12 n. 67 dell’11 marzo 1988, la legge attribuisce tale competenza all’Inail. Questa direttiva è inoltre prevista, già da qualche anno, per la sfera privata.

In sostanza, quindi, non vi è l’obbligo di reperibilità in caso di infortuni perché la gestione non spetta all’Inps. Restano invariate, invece, le fasce di reperibilità per il dipendente pubblico assente per una normale malattia: il lavoratore deve rimanere in casa 7 ore al giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, compresi i giorni non lavorativi e i festivi.

Non sono obbligati alla reperibilità i dipendenti che sono assenti dal lavoro a causa di una delle seguenti patologie:

  • malattie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • menomazioni definite all’interno delle prime tre categorie della Tabella A del Testo Unico in materia di pensioni di guerra, oppure a patologie che rientrano nella Tabella E dello stesso decreto;
  • patologie che prevedono un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In sintesi, dunque, anche se non espressamente indicato anche gli infortuni sul lavoro sono esenti dall’obbligo di reperibilità. Tuttavia i datori di lavoro devono inoltrare la comunicazione all’Inail, ma questa ha finalità solo statistica.

Fonte: Nota 246 della Presidenza del Consiglio de Ministri.