Come ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana un apposito decreto mediante il quale stabilisce la nuova misura dell’assegno INAIL per gli inabili al lavoro.
Il nuovo importo fissato dal Ministero con il decreto del 6 maggio scorso e dopo il via libera della Corte dei Conti, è di euro 256,39, leggermente superiore ai 255,90 euro erogati fino al 30 giugno 2015.
La misura dell’aumento è strettamente legata al tasso di inflazione ed è pari all’indice ISTAT che esprime la percentuale di variazione in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Ma di cosa si tratta esattamente? L’assegno di incollocabilità concesso dall’INAIL è un sussidio in denaro erogato a favore di tutti quei lavoratori che, o a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, hanno subito una riduzione, più o meno grave, della capacità lavorativa che impedisce la regolare continuazione dell’attività stessa, anche per mansioni lavorative diverse.
La dimostrazione della riduzione della capacità lavorativa deve però essere certificata da un medico legale, il quale dovrà confermare che il dipendente ha subito un grado di menomazione fisica non inferiore al 20%; misura molto più bassa di quella in vigore fino al 2006, quando tale percentuale di riduzione della capacità lavorativa era del 34%. Ovviamente la causa dell’infortunio subito o della malattia professionale contratta, devono essere derivati dallo svolgimento della mansione relativa all’attività lavorativa dipendente svolta presso l’azienda
La durata del sussidio può essere legata al raggiungimento da parte del lavoratore dipendente dell’età pensionabile ovvero fino al compimento del 65° anno di età; perché ciò avvenga è fondamentale la permanenza del grado di menomazione psicofisica e, quindi, la presenza costante nel tempo della incollocabilità al lavoro precedentemente svolto all’interno dell’azienda.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali