Fiori d’arancio e luna di miele. Chi si appresta a dire il “fatidico sì”, deve sapere che da oggi può usufruire dell’assegno congedo matrimoniale che viene concesso, appunto, in occasione di un congedo (assenza dal lavoro) straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, di cui avvalersi entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.
A chi spetta
- Operai;
- Apprendisti;
- Lavoratori a domicilio;
- Marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative:
- Lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende;
- Lavoratori che, per un qualunque giustificato motivo non siano in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi).
Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.
Non spetterà ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco. E neanche alle aziende agricole del commercio o del credito. Stesso discorso per assicurazioni; enti locali e statali, e, infine, aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Cumulabilità/Incumulabilità
È possibile cumulare l’Assegno con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro mentre non si può conglobare con i servizi di: malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI). Per questi verrà fornito un assegno per il congedo matrimoniale , periodo durante il quale, comunque, il lavoratore potrà avere un assegno per il nucleo familiare.
Domanda da fare al datore di lavoro
I lavoratori occupati devono inoltrare la domanda alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio. Si ricorda di includere anche il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio. Questi documenti saranno forniti dall’Autorità comunale. Qualora fosse difficile procurarli, sarà utile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00.
I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, o a mezzo web o per mezzo dei patronati o telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
Il pagamento dell’assegno sarà fatto per conto dell’Inps dal datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l’assegno verrà corrisposto direttamente dall’Inps.
Info: INPS