Dal 1° luglio la soglia di esenzione di tassabilità dei buoni pasto è salita da €5,29 a €7,00 ma nel caso in cui il buono pasto sia in formato elettronico (il così detto e-ticket), con vantaggi pratici sia per i dipendenti che per i datori di lavoro (confronta articolo precedente).
Il ticket elettronico, consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati. Il suo valore è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente (una carta prepagata a tutti gli effetti).
Cerchiamo di capire insieme nel dettaglio quali sono i regimi di tassazione dei buoni pasto per i dipendenti e per i datori di lavoro che hanno scelto di utilizzare l’e-ticket.
Tassazione in capo al dipendente dal 1° luglio 2015
Ticket cartaceo
Inferiore a 5,29 € NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
Superiore o uguale a 5,29 € Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i 5,29 €
E-ticket
Inferiore a 7 € NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
Superiore o uguale a 7 € Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i 7 €
Tassazione in capo all’azienda-datore di lavoro
Per l’azienda i costi legati all’acquisto dei buoni pasto sono deducibili per competenza, in particolare, il costo va dedotto in base alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto. La deducibilità per il datore di lavoro è totale (100%), inoltre, l’IVA sull’acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è pari al 4%, trattandosi di prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, ed è sempre integralmente detraibile indipendentemente dal luogo in cui avviene la consumazione.
Riassumendo:
Tassazione in capo all’azienda-datore di lavoro
IRPEF/IRES Costo deducibile al 100% del reddito per competenza
IVA Aliquota al 4% interamente detraibile
Ai fini contabili, il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti va contabilizzato non come costo del personale, ma come costo per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza.
Giacinto Garilli
Fonte: Legge di Stabilità 2015