In busta paga le ore di tragitto casa-lavoro?

Che siano chilometri di strada o lunghe code in auto o attese infinite o poco importa. Qui vale la regola: quanto tempo impieghiamo per percorrere il tragitto che ci porta da casa alla sede di lavoro? E ancora, se e dalla sede di lavoro mi devo allontanare, quanti chilometri percorro? Quanto tempo impiego?

Tutte queste domande – poste in modo adeguato al commercialista o al CAF di fiducia – ci possono aiutare a capire quanto dice una recente e importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. C-266/14) che modifica tutto quanto sino ad oggi è avvenuto. Nella stragrande maggioranza delle volte, infatti, il tempo percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro non rientra in busta paga nelle ore lavorate, ma da oggi, per alcune categorie di lavoratori, non sarà più così.

La sentenza CGE

«Il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro» – si legge nella sentenza. Gli spostamenti (tragitto casa-lavoro) rientrano nell’orario di lavoro e sono da retribuire in busta paga. Il caso riguarda i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e sono impegnati in spostamenti quotidiani decisi dal datore di lavoro. Ma cosa si intende per “orario di lavoro”? Si intende per “orario di lavoro e gli spostamenti” quei clienti da raggiungere e i cui appuntamenti sono indicati dal datore di lavoro giorno per giorno: il lavoratore è così soggetto al potere direttivo e di controllo del datore.

Occorre sottolineare, dunque, quanto sia forte l’impatto di tale sentenza sulla determinazione dell’orario di lavoro, e relativi limiti e riposi spettanti, e del salario che spetta ai lavoratori che abitualmente svolgono lavori e mansioni per le quali l’impiego dell’auto – aziendale e non – è d’obbligo.

Il lavoratore, dunque, stando a quanto afferma la Corte, risulta essere “a disposizione del datore di lavoro”, giacché le sue energie lavorative sono a disposizione del datore anche nei trasferimenti casa-lavoro, da quando ha inizio la giornata lavorativa sino a fine giornata, cioè dall’ultimo cliente a casa propria.

La legge italiana

La normativa italiana ha previsto, sino ad ora, che per i dipendenti senza sede lavorativa stabile, ci sia l’inserimento all’interno dell’orario lavorativo di tutti i tragitti, tranne quello da e per l’abitazione del lavoratore.

Grazie alla sentenza della Corte UE, ora anche questo percorso dovrà essere calcolato all’interno delle ore lavorate. Da oggi, infatti, è indifferente che il domicilio del lavoratore sia punto di partenza o di arrivo del primo e dell’ultimo tragitto. Sembra evidente che, per questo motivo, dovranno essere modificate le disposizioni dei CCNL che contrastano con quanto ha deciso la Corte.

 

Info: CGUE – sentenza C-266/14