Bonus assunzioni nel 2016: è più conveniente?

Dopo la pubblicazione del testo della Legge di Stabilità 2016, prima ancora della definitiva approvazione delle misure in esso contenute, è partita la corsa alla valutazione della convenienza da parte dei datori di lavoro per beneficiare del bonus assunzioni, confermato, con rilevanti ritocchi, anche dopo la fine dell’anno in corso. E proprio da un’analisi delle modifiche apportate al testo normativo da parte degli addetti ai lavori, consulenti del lavoro, dottori commercialisti e revisori legali in primis, si è subito capito, a meno di improbabili variazioni dell’ultimo istante, che gli incentivi all’occupazione, a partire dal 2016, avranno un più modesto interesse per i titolari di imprese e per gli amministratori di società.

Le anticipazioni del nuovo testo normativo parlano di una riduzione in due direzioni:

  • di natura temporale, ovvero il passaggio da una durata di tre anni di sgravi contributivi per chi assume entro il 31 dicembre 2015 ad una durata di due anni di sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2016;
  • di entità dello sgravio, nel senso che l’esonero contributivo dovrebbe passare dagli attuali 8.060 euro a tutto il 2015, ai previsti 4.030 euro dal 2016.

È facile intuire che la riduzione temporale da tre a due anni ed il dimezzamento del beneficio rendono conveniente per i datori di lavoro anticipare, dove possibile, la sottoscrizione di un contratto di assunzione a tempo indeterminato, entro la fine dell’anno in corso, anche se, dal punto di vista temporale, il vantaggio sarà soltanto di un paio di mesi.

L’agevolazione contributiva riguarda anche le trasformazioni dei contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato, cosi come chiarito nella circolare INPS n° 17 del 2015.

È stato anche chiarito e confermato che i lavoratori debbano possedere il requisito di non occupazione nei sei mesi precedenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro: si vuole, cioè, evitare che per uno stesso soggetto si usufruisca di un doppio beneficio, senza che siano trascorsi i canonici sei mesi di inoccupazione.

Per quanto riguarda le aziende, per poter accedere agli sgravi contributivi previsti è necessario essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il quale certifica la regolarità dell’azienda in merito agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Il datore di lavoro deve, inoltre:

  • rispettare i diritti di precedenza previsti per i lavoratori licenziati da contratti precedenti sia a tempo indeterminato sia a termine;
  • non avere in atto sospensioni dal lavoro legate ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, a meno che si tratti di motivi connessi alla ricerca di professionalità diverse da quelle possedute dai lavoratori sospesi;
  • non aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione sia nella sua azienda sia in imprese ad essa collegate o controllate.

Fatte le opportune considerazioni su quanto sopra affermato, non è azzardato dire che l’anno che verrà si conferma come quello più favorevole per avviare contratti di apprendistato. Infatti i datori di lavoro usufruiscono, per essi, di una contribuzione a loro carico pari all’11,61%; ciò non solo per tutta la durata del periodo di apprendistato ma anche per i successivi dodici mesi. Tale agevolazione è valida per le assunzioni effettuate fino a tutto l’anno solare 2016.

In conclusione possiamo affermare che non sempre i bonus assunzioni o gli incentivi all’occupazione di nuova previsione normativa sono quelli più convenienti; le poche risorse finanziarie disponibili hanno sì confermato gli sgravi contributivi per i nuovi assunti ma hanno reso più conveniente misure agevolative già previste da qualche anno come nel caso dell’apprendistato.

 

Info: Legge di Stabilità 2016