Il disegno di legge di stabilità 2015 (art.7) ridefinisce il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per alcune spese.
A beneficiare del nuovo credito di imposta saranno tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Nello specifico la norma proposta dal governo riconoscerà un credito d’imposta per il 25% degli incrementi annuali di spesa nel settore Ricerca e Sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta di applicazione dell’incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il bonus potrà riguardare gli investimenti effettuati sino all’esercizio contabile che si chiude al 31 dicembre 2019.
Per accedere all’incentivo le imprese dovranno realizzare un investimento minimo annuale in attività di R&S pari ad almeno 30 mila euro. Il massimo credito d’imposta conseguibile da ciascun beneficiario sarà pari a 5 milioni di euro annui.
Fonte: Legge di stabilità 2015 – art.7