Al fine di favorire lo sviluppo economico e produttivo delle imprese, il Governo ha stanziato notevoli risorse finanziarie per sostenere gli imprenditori che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo. Vediamo di comprendere quali sono le attività ammissibili, i soggetti beneficiari, i costi ammessi al beneficio, l’entità dell’agevolazione e la modalità di fruizione del credito d’imposta, secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Indice
Attività ammissibili
Si tratta di quelle attività aventi per oggetto:
a) lavori sperimentali o teorici svolti con lo scopo di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti o servizi o processi o anche per migliorare quelli esistenti o, anche, per la creazione di componenti di sistemi complessi per la ricerca industriale;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi o modificati;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non siano trasformati o impiegati in applicazioni industriali o per scopi commerciali.
Sono escluse le modifiche ordinarie, anche migliorative, apportate ai prodotti, processi o servizi esistenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) nel quinquennio 2015 – 2019, senza distinzione di forma giuridica, di attività economica svolta e di regime contabile adottato.
Tipologia di costi ammessi al beneficio
I costi devono essere di competenza, ovvero essere sostenuti, per il periodo che va dall’anno 2015 all’anno 2019. Inoltre deve trattarsi di spese riferibili ad attività di R&S quali:
1) i costi per personale, come dipendente, collaboratore o anche professionista, purché altamente qualificato cioè in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritto ad un ciclo di dottorato in Italia o all’estero, o in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche classificate dall’UNESCO come ISCED (International Standard Classification of Education);
2) le quote di ammortamento delle spese di acquisto o utilizzazione di strumenti o attrezzature di laboratorio fino ad un importo massimo unitario di euro 2.000 al netto dell’IVA;
3) le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati o con altre imprese, anche se start-up innovative, purché non collegate o controllate con l’impresa richiedente;
4) le competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
5) le spese per certificazione contabile, fino ad un massimo di euro 5.000, per le imprese non soggette a revisione e senza collegio sindacale.
Entità dell’agevolazione
Ciascun beneficiario può ricevere un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta fino all’importo massimo di 5 milioni di euro e fino alle sotto indicate percentuali applicate alla spesa incrementale, ovvero agli investimenti in ricerca e sviluppo eccedenti la media annuale degli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 o, se non presenti, nel minor periodo dalla data di costituzione dell’impresa:
- 50% della spesa incrementale, per i costi relativi al personale altamente qualificato e per i costi sostenuti nell’ambito di contratti con università, organismi od enti di ricerca (punti 1 e 3 dei costi ammissibili);
- 25% della spesa incrementale, per le quote di ammortamento per l’acquisto dei beni strumentali e per le competenze tecniche (punti 2 e 4 dei costi ammissibili).
Modalità di fruizione del beneficio
Abbiamo già detto che l’investimento in Ricerca e Sviluppo dà luogo ad un credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi, modello Unico, quadro RU, nell’anno successivo al sostenimento dei costi. Successivamente l’impresa potrà indicare tale credito nel modello F24, colonna importi a credito, e compensare qualsiasi altro versamento a debito effettuato, sia per imposte sia per contributi previdenziali. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito dell’impresa e non è imponibile ai fini dell’imposta regionale per le attività produttive (IRAP).
L’Agenzia delle Entrate è l’unico organismo incaricato ai controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta. Essa potrà richiedere all’impresa beneficiaria la relativa documentazione, per verificare un’eventuale indebita fruizione del beneficio. In quest’ultimo caso l’impresa dovrà restituire la somma indebitamente utilizzata in compensazione sempre mediante il modello F24, ma nella colonna degli importi a debito.
Info: Gazzetta Ufficiale