Soltanto gli enti non iscritti nell’elenco permanente devono effettuare la procedura per intero.
Per gli adempimenti e le modalità di iscrizione negli elenchi dei destinatari delle somme relative al 5 per mille per l’anno finanziario 2017 vi è una piacevole novità. Grazie ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 7 luglio 2016, gli Enti e le Associazioni che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e all’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’ammissione al contributo nell’anno 2016, sono stati inseriti in un elenco permanente degli iscritti.
La presenza di ciascun soggetto, Ente di Volontariato o Associazione, in tale elenco esonera lo stesso sia dalla presentazione telematica dell’iscrizione sia dall’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questa semplificazione non vale però né per quegli enti o quelle associazioni che fanno richiesta di iscrizione negli elenchi dei destinatari del cinque per mille per la prima volta né per coloro i quali non possedevano i requisiti di ammissione nel 2016.
Vediamo, quindi, la procedura da seguire per coloro che, non essendo presenti nell’elenco permanente, devono iscriversi per la prima volta.
Come iscriversi all’elenco
Beneficiari – I soggetti che possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi sono stati individuati mediante appositi decreti e precisamente il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 aprile 2010 e, successivamente, dal Decreto Legge 98 del 6 luglio convertito dalla Legge 111 del 15 luglio 2011. Si tratta degli Enti del Volontariato, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli Enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Ogni requisito richiesto deve essere posseduto da ciascun ente o associazione entro la data originaria di scadenza per la presentazione dell’istanza.
Domanda – L’istanza di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza per l’invio della domanda é fissata al 7 maggio 2017 che slitta all’8 maggio 2017 in quanto la scadenza originaria cade di domenica.
Dopo la presentazione bisogna controllare la presenza dell’ente nell’elenco provvisorio che sarà disponibile a partire dal 14 maggio 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali correzioni possono essere apportate entro il 22 maggio e verificate nell’elenco aggiornato pubblicato entro il 25 maggio 2017.
Tuttavia per la regolarizzazione delle domande inviate c’è tempo fino al 2 ottobre 2017. Una volta inviata la domanda ed ottenuta la ricevuta di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per completare l’iter bisogna inviare, entro il 30 giugno 2017, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente al documento di identità del legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale dichiarazione, che viene generata direttamente dal software, va spedita:
- alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti del Volontariato;
- agli Uffici Regionali del CONI, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito internet gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio e quelli esclusi e gli importi assegnati a ciascun Ente o Associazione con l’indicazione dei contribuenti che hanno effettuato la propria scelta di destinazione del 5 per mille all’interno della propria dichiarazione dei redditi.
Infine, dopo il ricevimento delle somme, Enti ed Associazioni devono provvedere alla redazione di un rendiconto dal quale si evince la destinazione del contributo ai fini istituzionali.
Fonte: Agenzia delle Entrate