Digital tax: finalmente una “non tassa”

Ci vuole ancora del tempo ma l’introduzione, in Italia, della digital tax a partire dal 2017 è vista di buon occhio da quasi tutti i contribuenti. Il motivo, stavolta, é molto più semplice di quanto si possa pensare: si tratta, infatti, di un prelievo esclusivamente a carico dei colossi dell’informatica quali Google, Facebook, Amazon (per citarne qualcuno), per le transazioni commerciali che questi effettuano in Italia. Di contro, la Nazione, si troverà ad incassare notevoli somme di denaro ed avrà la possibilità di potenziare altre misure a vantaggio del Paese, guadagnandone in termini di equità e giustizia nei confronti delle aziende concorrenti del settore informatico.
Il rinvio della digital tax ad un anno così lontano, é giustificato dal fatto che ciascun membro attende le direttive generali e la firma di una convenzione con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), al fine di predisporre i necessari provvedimenti attuativi nazionali, che dovranno necessariamente essere basati sugli stessi standard degli altri Paesi aderenti.

Come funzionerà la Digital Tax

Partendo dalla considerazione che il commercio elettronico tramite internet é impossibile da definire all’interno di precisi confini territoriali, per il semplice fatto che questi sono impossibili da tracciare, si è pensato di utilizzare due parametri base per il calcolo della digital tax:

  • la residenza fiscale dell’impresa che effettua il commercio elettronico;
  • il luogo dove sono erogati i servizi.

Per evitare che molti colossi trasferiscano l’imponibile da tassare in paesi a fiscalità privilegiata, si è anche pensato di considerare il luogo del pagamento quale momento del trasferimento della proprietà tra l’impresa e l’utente finale. Per quanto riguarda, invece, l’aliquota e la base imponibile sulla quale applicarla, la bozza prevede una ritenuta del 25% sulle vendite digitali effettuate in Italia, a partire dalla soglia di 5 milioni di euro di entrate realizzate in più di 6 mesi. Inoltre viene stabilito che il soggetto che dovrà operare la ritenuta non sarà il consumatore finale bensì gli intermediari finanziari quali banche o uffici postali. Resta da definire, e non è cosa da poco, il delicato problema dell’applicazione dell’IVA, soprattutto nei casi in cui il Paese del venditore o dell’acquirente non preveda tale imposta o la preveda in misura ridotta.

 

Info: Proposta di legge Quintarelli – Sottanelli