Agevolazioni contributive per il settore edile: dal 1 settembre partono le riduzioni INPS

È partito l’1 settembre 2016 per l’edilizia il periodo di convenienza a livello fiscale: l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha infatti deliberato un nuovo piano di agevolazioni contributive per il settore edile a partire dalla suddetta data, ufficializzato con il messaggio n.3358 del 10 agosto 2016.

Ma in cosa consistono queste nuove agevolazioni contributive per il settore edile?

Le aziende che operano nel settore edile, a partire dal 1 settembre 2016, dopo aver inoltrato l’apposita istanza potranno godere di uno sconto sulle spese contributive pari all’11,50 %.
Le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni contributive per il settore edile sono quelle che operano nel settore industria con i codici contributivi che vanno dal numero 11301 al numero 11305, e nel settore dell’artigianato con i medesimi codici che vanno dal numero 41301 al numero 41305; questi ultimi sono tra l’altro contraddistinti dai codici Ateco che vanno dal 412000 al 439909.

Ma qua ‘è la storia di queste agevolazioni contributive per le imprese edili?

Si può partire dal 1995, anno in cui venne promulgata per la prima volta a un tasso che era del 9,5% di sconto.
Questa agevolazione è stata rinnovata più volte successivamente, fino ad essere aumentata all’11,50% nel 1997 (tasso vigente fino ai giorni nostri).
La normativa prevede che entro la data del 31 luglio di ogni anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o modifichi l’entità dello sgravio riferibile all’anno precedente, con provvedimento di decreto concertato insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La stessa normativa che regola le agevolazioni contributive per il settore edile fissa al numero di 30 giorni dopo il 31 luglio oltre i quali viene applicata la riduzione già adottata l’anno precedente, al netto di eventuali conguagli. Questo è quello che è avvenuto effettivamente nell’anno 2016, dove scaduti i termini sopra citati sono state promulgate le stesse agevolazioni adottate nel 2015.

Ma in cosa consiste questo tasso di sconto sulle contribuzioni?

Esso riguarda solo e esclusivamente il settore dell’edilizia, e riguarda i contributi spesati per le assicurazioni sociali. Un altro importantissimo requisito di questo sconto contributivo riguarda le ore settimanali eseguite dagli operai su cui viene applicato, che non devono superare il numero di 40.

Le agevolazioni sulle contribuzioni dell’INPS riguardano il mondo dell’edilizia, ma tuttavia non possono venire applicate in determinati casi: infatti le imprese che operano nell’installazione di impianti idraulici, elettrici e altre attività simili non possono aderire alle agevolazioni INPS sull’edilizia che partono dal 1 settembre.
Queste imprese sono contraddistinte dai codici identificativi Ateco 2007 dal numero 432101 al numero 439909, nonché dai codici riferibili alle contribuzioni 41308, 41307, 11308, 11306 e 11307.

Le aliquote di contribuzione da cui vengono detratta la quota dell’11,50% sono quelle in vigore nei diversi settori di attività dal 1° gennaio 2013.
L’imponibile previdenziale deve essere calcolato al netto delle relative compensazioni spettanti e della riduzione eventuale di 0,8 punti percentuali, legata all’esonero del versamento ANF.
Inoltre è bene ricordare che queste agevolazioni non si possono assolutamente applicare ai lavoratori a tempo parziale; non si possono neanche accumulare ad altre agevolazioni fiscali che vengono già applicate su alcune categorie di lavoratori. Le agevolazioni fiscali per il settore edile possono essere applicate per il periodo che va da gennaio a dicembre 2016.

Anche i datori di lavoro, in ogni singolo caso, devono ottemperare alla perfezione a requisiti prestabiliti dall’INPS per ottenere le agevolazioni fiscali sull’edilizia.
Le aziende che lavorano nell’edilizia e che sono idonee a usufruire dello sconto sulle spese contributive devono infatti:

  • non aver subito condanne in giudicato riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni precedenti alla eventuale richiesta di sconto contributivo;
  • devono possedere i requisiti di regolarità contributiva a norma di legge.

I soggetti del settore edile autorizzati a ottenere lo sgravio sulle contribuzioni nell’anno 2016 possono inoltrare l’istanza per lo sgravio esclusivamente attraverso il canale telematico con il modulo “Rid-Edil”, che si trova all’interno del sito dell’INPS nella sezione relativa alle comunicazioni on-line tramite la funzionalità “invio nuova comunicazione”.
I controlli formali sull’istanza inoltrata dal datore di lavoro interessato saranno svolti rapidamente entro il giorno successivo all’inoltro della richiesta, con un responso che potrà avere esito positivo oppure negativo.

È tuttavia importante ricordare che queste agevolazioni sono provvisorie e potrebbero essere modificate tramite decreto; l’INPS avrebbe in tal caso il diritto di riscuotere dalle aziende beneficiarie gli importi sgravati non spettanti.
Si tratta tuttavia di un’ipotesi remota e che sarebbe altamente impopolare, controproducente per la stessa classe politica.

Info: INPS