Attesterà i redditi ed i contributi previdenziali percepiti nel periodo d’imposta 2016
È partito il conto alla rovescia per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione della Certificazione Unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e autonomo. Si tratta, in pratica, della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, del riepilogo delle somme e dei valori corrisposti, nell’anno 2016, a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori e per i quali è stata applicata una ritenuta alla fonte.
Come nello scorso anno l’adempimento prevede uno sdoppiamento della Certificazione Unica: infatti essa va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata in forma cartacea al contribuente. La principale novità di quest’anno riguarda lo slittamento dell’obbligo di consegna al contribuente del “modello sintetico” di CU che passa dal 28 febbraio al 31 marzo 2017. Se da un lato i datori di lavoro e gli Enti pensionistici avranno un mese in più per consegnare a mano l’attestazione reddituale, dall’altro rimane ferma al 7 marzo 2017 la scadenza per l’invio telematico della CU all’Agenzia delle Entrate.
Una seconda novità riguarda l’introduzione di nuove sezioni all’interno del modello di CU dove inserire particolari tipologie reddituali. In particolare:
- i premi di risultato e la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione;
- i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di soggetti che trasferiscono la propria residenza nel nostro Paese (essi concorrono a formare il reddito complessivo per il 70% del loro ammontare);
- i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.
Tale adempimento della CU 2017 non sostituisce l’obbligo di presentazione del modello 770 che deve essere trasmesso in ogni caso entro il 31 luglio 2017 (salvo proroga).
Il mancato invio telematico della Certificazione Unica 2017 prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni percipiente, mentre l’errata trasmissione entro la scadenza e l’invio della corretta CU entro i successivi 5 giorni non fanno scattare la sanzione pecuniaria suddetta.
In conclusione, si richiede massima attenzione alla compilazione della Certificazione Unica in presenza di operazioni straordinarie nei diversi casi di estinzione (o meno) del sostituto d’imposta e di prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto.
Info: Agenzia delle Entrate