Apprendistato senza limiti di età: sgravi e vantaggi per i datori di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce le modalità di assunzione per i lavoratori over 29

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, nell’interpello 19/2016, quali potrebbero essere i vantaggi per i datori di lavoro che assumono un lavoratore over 29 attraverso il contratto di apprendistato senza limiti di età. Vediamo di approfondire nel merito la questione.

In via preliminare, occorre muovere dal dettato dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 che ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai quali si applicano, “in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.

Occorre individuare la platea dei lavoratori interessati dalla norma relativa al contratto di apprendistato, con particolare riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione. Al riguardo va osservato come il legislatore del D.Lgs. n. 22/2015 abbia provveduto a riordinare le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria. In particolare, per coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, si prevede la possibilità di beneficiare di una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che sostituisce i trattamenti di disoccupazione già previsti dall’art. 2 della L. n. 92/2012.

Per i lavoratori con rapporto di collaborazione, invece, è stata disciplinata l’apposita indennità di disoccupazione già contemplata dalla L. n. 92/2012, c.d. DISCOLL. Una ulteriore misura di sostegno al reddito denominata Assegno di Disoccupazione (Asdi), è stata prevista per i lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata. Il legislatore ha altresì introdotto uno strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione, la cui operatività è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L’assegno in questione, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 23 D.Lgs. 150/2015:

  • a coloro che siano già percettori dell’indennità NASpI
  • il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi

ed ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro. Rispetto a tale strumento, allo stato non ancora operativo, la normativa regionale e segnatamente quella della Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, è intervenuta per disciplinare, in via sperimentale, il c.d. contratto di ricollocazione, che si differenzia rispetto all’assegno di ricollocazione per taluni aspetti quali, ad esempio, l’individuazione della platea dei destinatari (in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della NASpI). Tale strumento, in quanto finalizzato a fornire un’assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all’obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non può essere quindi assimilato a misure di sostegno al reddito. Non sembra pertanto potersi ritenere che siano annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione. Ne consegue che le specifiche disposizioni dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.

Quali sono i vantaggi per i datori di lavoro che assumono lavoratori over 29 con contratto di apprendistato?

L’assunzione tramite apprendistato senza limiti d’età può avvenire per una qualificazione o riqualificazione professionale, condizione essenziale per divenire titolari di un trattamento di disoccupazione.
Ciò significa che, conformandosi alle indicazioni fornite dal CCNL, l’apprendistato professionalizzante deve tendere o a una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta o a una nuova qualificazione in un altro settore che può prescindere da quella già in possesso.

  • La contribuzione a carico di chi assume è pari al 10% per le imprese con più di 9 dipendenti e pari a zero per le aziende con organico inferiore a 9 unità, fino al 31 dicembre 2016. Si pagherà poi l’1,5% dei contributi per il primo anno e 3% per il secondo anno;
    l’ apprendistato senza limiti di età è un contratto a tempo indeterminato con contenuto formativo e per tale motivo il datore di lavoro può godere della deducibilità del costo del personale dalla base IRAP;
  • i dipendenti in questione sono esclusi dal conteggio del numero limite di organico che impone certi obblighi all’azienda (come quello di assumere un disabile se ci sono 15 dipendenti in organico);
  • per quanto riguarda il salario, il vantaggio consiste nella possibilità di un sotto inquadramento del dipendente durante il periodo formativo;
    sia il datore di lavoro che l’apprendista over 29 possono recedere dal rapporto prima della scadenza del periodo formativo: il preavviso previsto nel termine e nei modi stabiliti dalla legge è in questo caso sostituito dalla relativa indennità contrattuale. Non sarà quindi accolta nessuna azione risarcitoria dovuta al mancato rispetto dei termini del periodo formativo previsti, invece, dal contratto di apprendistato fino a 29 anni;
  • ai lavoratori assunti con apprendistato senza limite di età non si applicano i benefici contributivi per i 12 mesi che seguono la fine del periodo formativo.

Info: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali