Il DDT o il Documento di Trasporto deve accompagnare obbligatoriamente e sempre la merce spedita dal venditore al compratore? In quali casi non è necessario l’emissione di questo documento? In questo articolo chiariamo alcuni dubbi.
Il Documento di trasporto o DDT, introdotto dal D.P.R. 472 del 96, ha lo scopo di accompagnare e certificare il trasferimento delle merci dal venditore al compratore e deve essere emesso prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore. Viene emesso in duplice copia ed in forma libera, cioè senza vincoli di forma e di dimensioni.
Inoltre la consegna del DDT, rappresenta la base per superare la presunzione di cessione di beni senza fattura. Infatti, il documento fiscale definitivo è la fattura differita, la quale deve trovare riscontro nel DDT che l’ha preceduta.
Indice
- 1 Quali sono i dati obbligatori del Documento di Trasporto?
- 2 Documento di trasporto per merce non destinata alla vendita
- 3 Documento di trasporto per vendite on line
- 4 Documento di trasporto per la consegna della merce campione
- 5 Documento di trasporto per operazioni triangolari
- 6 Cessioni di beni intra UE
- 7 Cessioni all’esportazione
- 8 Cessioni in conto lavorazioni
- 9 Tentata vendita
- 10 Come viene conservato il documento di trasporto?
Quali sono i dati obbligatori del Documento di Trasporto?
Il documento di trasporto, per essere valido, deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- dati del venditore e dell’acquirente (denominazione o ragione sociale, inclusa la Partita Iva e codice fiscale se si tratta di ditta individuale);
- numero e data del documento;
- quantità e descrizione dei beni trasportati (numero dei colli e il loro peso);
- riferimento a chi esegue il trasporto (cioè Mittente, Destinatario o Vettore);
- data in cui inizia il trasporto.
Per alcuni beni particolari (come ad esempio carburanti e liquidi speciali altamente infiammabili) è necessario indicare anche i dati del trasportatore e il numero di patente.
Qui di seguito elenco alcuni casi che riguardano il trasporto di merce con o senza il relativo documento:
Documento di trasporto per merce non destinata alla vendita
Nei casi in cui la merce viene inviata al cliente per essere visionata e poi essere restituita o quando i beni sono destinati ad un altro magazzino o negozio, o ancora quando la merce viene inviata al fornitore per essere lavorata, è obbligatorio emettere il DDT con l’indicazione di un’apposita causale che dimostri che si tratta solo di una movimentazione di merce non ancora destinata ad essere venduta.
Documento di trasporto per vendite on line
Nel caso di commercio elettronico di beni, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente, ma è obbligatorio accompagnare la merce mediante DDT, dove viene riportata la causale di riferimento.
Documento di trasporto per la consegna della merce campione
Questo è il caso per gli agenti di commercio, che si portano dietro i beni campione per mostrarli e farli provare alla clientela. Se la merce campione trasportata è identica a quella che formerà oggetto della successiva vendita, è obbligatorio per l’agente di commercio accompagnare la merce con DDT, il quale dovrà indicare l’apposita causale. Se la merce è veramente un campione e non ha nessun valore economico e non si conclude nessuna vendita successiva, in tal caso non è necessario alcun documento di trasporto.
Documento di trasporto per operazioni triangolari
Per operazioni triangolari, si intende la cessione dei beni che da un primo venditore A vengono consegnati o spediti, anziché al cessionario B, direttamente a terzi C, a seguito disposizioni dal cessionario (B), per avere quest’ultimo a sua volta venduto i beni a C. In questo caso, il secondo cedente (B) potrà emettere fattura differita a fronte del documento di trasporto emesso dal primo cedente (A). Ciò, tuttavia, a patto che la cessione dal primo cedente al secondo cessionario (C) senza il transito presso il secondo cedente risulti da atto scritto, anche sotto forma di ordine commerciale, e che dal documento di trasporto emesso dal primo cedente si evinca che la consegna diretta al secondo cessionario viene eseguita su disposizione del secondo cedente.
Cessioni di beni intra UE
Per quanto riguarda le cessioni di beni INTRA UE, il documento di trasporto potrà essere emesso sia in funzione della possibilità di avvalersi della fatturazione differita, sia come mezzo di prova per dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie, nonché della movimentazione di merci a titolo non oneroso verso Paesi aderenti alla Comunità Europea.
Cessioni all’esportazione
Per quanto riguarda le operazioni internazionali, il DDT viene utilizzato dagli operatori economici allo scopo di avvalersi della fatturazione differita, come mezzo di prova dell’avvenuta o della mancata effettuazione dell’operazione. Con riferimento alle singole operazioni, relativamente alle cessioni all’esportazione, non è prevista l’emissione del documento di trasporto perché non è più obbligatorio accompagnare la merce viaggiante con un documento accompagnatorio e l’operazione doganale richiede l’esibizione della fattura immediata. Tuttavia il DDT potrà rendersi necessario nei casi in cui i soggetti coinvolti sono più di due (è il caso delle esportazioni tramite commissionario e delle esportazioni triangolari).
Cessioni in conto lavorazioni
Nel caso in cui il cedente (o venditore) invii i beni per alcune lavorazioni ad un’impresa terza, la quale successivamente, dovrà inviare direttamente la merce al cessionario (acquirente), per poter usufruire della fatturazione differita, sarà necessario che l’impresa che effettua le lavorazioni emetta un documento di trasporto, che contenga tutti gli elementi identificativi di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione.
Tentata vendita
Si parla di tentata vendita quando il commerciale di un’azienda visita la propria clientela proponendo la vendita di alcuni prodotti che ha con sé e che, in caso di acquisto da parte del cliente, consegna immediatamente. Il comportamento da tenere cambia a seconda che si vuole emettere fattura immediata o fattura differita. In particolare:
- in caso di fatturazione immediata, occorre emettere il DDT riguardante tutti i beni trasportati per la tentata vendita;
- in caso di fatturazione differita, invece si emette un DDT contenente tutti i beni trasportati per la tentata vendita e si emette, al momento delle singole consegne, un’apposita nota di consegna contenente gli elementi obbligatori del DDT. Successivamente si emette fattura differita.
Come viene conservato il documento di trasporto?
I documenti di trasporto con fatturazione differita devono essere conservati fino alla scadenza dei termini (10 anni) per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o da parte della Guardia di Finanza.
In particolare, i controlli dei trasporti su strada spettano esclusivamente alla Guardia di Finanza, che deve verificare la corrispondenza di quanto risultante dal DDT e quello che effettivamente viene trasportato.
Il documento di trasporto è un documento molto importante ai fini fiscali, in quanto è necessario per il superamento della presunzione di cessione di beni senza fattura e si ritiene importante conservare il documento di trasporto anche ai fini civilistici perché fornisce tutela e garanzia tra il venditore e l’acquirente dell’avvenuta consegna delle merci.