Per l’Agenzia delle Entrate migliorare la comunicazione con i contribuenti rappresenta uno strumento per stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari. Ne è una chiara dimostrazione il provvedimento n. 198678 del 17 novembre 2016, con il quale l’Agenzia delle Entrate annuncia di aver messo a disposizione di specifici contribuenti le informazioni derivanti dal confronto della Comunicazione dati IVA con la Dichiarazione Iva, da cui risulterebbe l’incompleta o la mancata presentazione di quest’ultima.
Cosa viene comunicato?
Con una semplice comunicazione, tramite posta elettronica certificata o cassetto fiscale, il contribuente che non ha presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2015 o l’ha inviata compilando solo il quadro VA (quello dei soli dati generali) è invitato a fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti al fisco che possano giustificare l’anomalia.
Nel dettaglio, l’avviso contiene i seguenti dati inequivocabili:
- codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- comunicazione annuale dei dati IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2015;
- dichiarazione IVA presentata relativa all’anno di imposta 2015;
- protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione.
Come è possibile rimediare?
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro il 29 dicembre 2016, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.
I contribuenti che, invece, hanno presentato la dichiarazione IVA con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso.
È il caso di ricordare in questa sede che la Comunicazione annuale dei dati Iva riporta la sintesi complessiva delle operazioni effettuate nell’anno precedente da parte di tutti i titolari di Partita Iva senza l’autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avviene invece attraverso la Dichiarazione annuale Iva.
Attualmente, la Dichiarazione Iva può essere presentata con l’Unico entro il 30 settembre oppure autonomamente entro febbraio. Se la dichiarazione è inviata entro febbraio si è esonerati dall’obbligo di presentazione della Comunicazione dati Iva. Poiché la possibilità di presentazione entro settembre, assieme all’Unico, costituisce in realtà una violazione di un obbligo comunitario che impone di presentare la Dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, la legge di Stabilità 2015 ha previsto l’abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva a favore dell’obbligo generalizzato di presentazione della Dichiarazione Iva autonoma entro febbraio, limitando così le comunicazioni di irregolarità al solo anno d’imposta 2015.