Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona

Per chi si è trovato a doverla applicare per la prima volta o semplicemente per chi si è trovato semplicemente a pagarla, la ritenuta d’acconto ha rappresentato sicuramente un rebus da risolvere. Sembra complicata ma non lo è, vediamo perché.

Cosa è la ritenuta d’acconto?

I datori di lavoro (sostituti d’imposta) che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto sul lordo del compenso, a titolo di acconto, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si tratta sostanzialmente di un anticipo sull’IRPEF, che il sostituto d’imposta versa all’erario per conto del percipiente. Quest’ultimo dovrà, poi, calcolare nella propria dichiarazione dei redditi, l’imposta globalmente dovuta e scomputare da questa l’ammontare delle ritenute subite.

Quali sono i compensi soggetti a ritenuta d’acconto?

Sono soggetti alla ritenuta d’acconto i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti; in particolare si applica la ritenuta sui compensi corrisposti:

  • per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili;
  • per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi;
  • per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
  • sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta d’acconto i compensi di importo inferiore a 25,82 euro, e le somme corrisposte a titolo di compenso e/o provvigione ai contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per il regime forfettario agevolato e che svolgono attività professionali.

Quali aliquote vengono applicate?

La percentuale da versare non è univoca per tutti i tipi di compensi di lavoro autonomo. L’ aliquota applicata, per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, è pari al 20%, mentre per i compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Fanno eccezione quei compensi per prestazioni di lavoro di soggetti non residenti ma stabili organizzazioni in Italia, ai quali si applica l’aliquota del 20%.

Quando e come pagare la ritenuta d’acconto?

Le ritenute operate devono essere versate dal sostituto entro i termini previsti per la liquidazione delle altre imposte, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Il versamento va effettuato tramite il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo 1040.

Il sostituto d’imposta ha, infine, l’obbligo di certificare le ritenute operate e versate. Tale certificazione che va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, permetterà allo stesso di adempiere ai suoi obblighi di contribuente.

Fonte: Agenzia delle entrate