AGGIORNAMENTO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga per i termini della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali. Vedi comunicato stampa
Attraverso la circolare N.2/E l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disposizione normativa della definizione agevolata.
Indice
- 1 Cosa si intende per definizione agevolata?
- 2 Come si perfeziona la definizione agevolata?
- 3 Come si determinano le somme da versare?
- 4 Cosa succede se all’atto della presentazione della agevolazione ci sono dilazioni in corso?
- 5 Ci sono dei vantaggi per le zone colpite dal terremoto?
- 6 Quali sono i carichi oggetto della definizione agevolata?
- 7 Se i carichi sono costituiti da solo sanzioni?
- 8 Quali sono i carichi esclusi?
- 9 Come si perfeziona la definizione agevolata?
- 10 Cosa accade se ci sono carichi oggetto di giudizio?
- 11 Quali sono gli effetti del perfezionamento della definizione sulle pronunce giurisdizionali?
Cosa si intende per definizione agevolata?
La definizione agevolata consiste nell’estinzione dei debiti in carico ad Equitalia (cartellizzati o meno) attraverso il pagamento del capitale e degli interessi, nonché dell’aggio (la percentuale sulle somme riscosse per conto dello stato, dei comuni e delle province, che gli esattori comunali e i ricevitori provinciali delle imposte sono autorizzati a trattenere a compenso del loro servizio) e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovute, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora.
Come si perfeziona la definizione agevolata?
Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il prossimo 31 marzo 2017, (possibile proroga al 21 aprile) di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi (affidati dal 2000 al 2016) che intende definire, indicando il numero di rate con il quale effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali il debitore assume l’impegno a rinunciare.
Come si determinano le somme da versare?
L’Agente della riscossione, tiene conto nella rottamazione, degli importi già versati dal debitore a titolo di capitale ed interessi, restano invece definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione e di interessi di mora.
Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della riscossione comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione, l’importo da pagare e, in caso di richiesta di rateazione, l’importo e la scadenza delle singole rate.
In caso di pagamento rateale, il pagamento può avvenire nel numero massimo di cinque rate, purché:
- Nel 2017 sia corrisposto almeno il 70% delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate, che scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- Nel 2018 sia corrisposto il restante 30% in un numero massimo di due rate, che scadono nei mesi di aprile e settembre.
Il debito si estingue se viene pagato integralmente e tempestivamente l’importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata.
Cosa succede se all’atto della presentazione della agevolazione ci sono dilazioni in corso?
Il pagamento in unica soluzione o della prima rata della definizione agevolata determina la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’Agente della riscossione.
Ci sono dei vantaggi per le zone colpite dal terremoto?
A favore dei debitori colpiti dai recenti eventi sismici – sempre con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – i termini e le scadenze di cui al procedimento di definizione agevolata sono prorogati di un anno.
Quali sono i carichi oggetto della definizione agevolata?
Il comma 1 dell’art. 6 prevede la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, e può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.
Se i carichi sono costituiti da solo sanzioni?
Il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie; in tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme spettanti all’Agente della riscossione.
Quali sono i carichi esclusi?
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente:
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- i carichi recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie” quali, ad esempio, le sanzioni amministrative per violazioni relative alla legislazione sul lavoro.
Come si perfeziona la definizione agevolata?
La definizione agevolata termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto, a seconda del numero di rate indicato dal debitore nella dichiarazione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.
In sintesi, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute.
Qualora il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, avesse già integralmente corrisposto quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata, al fine di beneficiare dei relativi effetti è tenuto, comunque, a presentare all’Agente della riscossione la dichiarazione.
Cosa accade se ci sono carichi oggetto di giudizio?
Per i carichi ancora in contestazione, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il debitore deve indicare la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e deve assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Quali sono gli effetti del perfezionamento della definizione sulle pronunce giurisdizionali?
Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2/E