La riforma del mercato del lavoro del Governo Renzi può dirsi finalmente completa. E con essa tutti i provvedimenti dedicati ai lavoratori. Con l’ultimo decreto attuativo, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, anche il controverso tema della cassa integrazione ha trovato la sua, al momento, ultima formulazione. Il Ministero del Lavoro guidato da Giuliano Poletti si dice soddisfatto di essere riuscito nell’impresa in soli 12 mesi, contro i tre anni necessari alla Germania per realizzare la stessa riforma. Innanzi tutto è bene precisare che il nuovo testo normativo è stato volutamente racchiuso in un’unica norma, per poter dare maggiore semplicità di applicazione agli addetti ai lavori e non solo. Ma vediamo quali sono le principali novità del decreto appena entrato in vigore, ricordando cosa si intende per cassa integrazione: è un sussidio erogato a quelle imprese che chiedono di fare a meno di alcuni lavoratori per un ridotto periodo di tempo o anche soltanto per un certo numero di ore lavorative.
Tipologie di Cassa Integrazione
La riforma lascia in vigore due sole tipologie di sussidio e precisamente:
- la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), prevista per i lavoratori dipendenti delle imprese dei settori industriale, edile e lapideo, sospesi dal lavoro o con riduzione dell’orario lavorativo per le seguenti motivazioni: situazioni aziendali a carattere transitorio non imputabili all’impresa o ai dipendenti, compresi gli eventi a carattere stagionale e per situazioni temporanee di mercato. Non è più prevista la CIG Ordinaria per la sospensione o la chiusura dell’attività aziendale;
- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), prevista per le imprese dei settori industriale, edile, artigiano, di ristorazione, di pulizia, ferroviario, agricolo e di vigilanza con oltre 15 dipendenti; per le imprese di commercio e logistica e per le imprese del turismo con oltre 50 dipendenti e per le imprese di trasporto aereo, per i partiti politici e per i giornalisti indipendentemente dal numero dei dipendenti. Le motivazioni per richiedere la CIGS sono: la riorganizzazione aziendale e la crisi aziendale con esclusione, come per la CIGO, della chiusura dell’impresa, e purché sia indicato il piano di risanamento da adottare.
Non viene più prevista, a partire dal 2016, la Cassa Integrazione in deroga.
Presentazione della domanda
Un’impresa che voglia fare ricorso al trattamento di CIGO o di CIGS deve farne richiesta, in modalità telematica, all’INPS competente, indicando nella domanda: la causa della sofferenza aziendale e, presumibilmente, il periodo di sospensione dell’attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro, i dati anagrafici dei dipendenti interessati dal provvedimento e il numero totale di ore.
I termini di presentazione della domanda differiscono a seconda che si tratti di CIGO o CIGS: nel primo caso va inoltrata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività o della riduzione dell’orario di lavoro; nel secondo caso, il termine è ridotto a 7 giorni dall’accordo aziendale collettivo o dalla consultazione sindacale.
Durata del sussidio
Indipendentemente dalla tipologia utilizzata la durata massima della CIG è di 24 mesi in 5 anni, con possibilità di una proroga fino a 36 mesi in caso di crisi aziendale e siano stati stipulati contratti di solidarietà, vedi a tal proposito l’articolo “INPS ecco a chi spetta l’incremento sui contratti di solidarietà”.
Altre novità del decreto attuativo
Una delle novità previste dalla riforma è l’estensione dei soggetti beneficiari del sussidio della cassa integrazione. Ad esempio, sono ammesse alla presentazione della domanda anche le aziende:
- con un numero medio di dipendenti pari a 6: esse riceveranno un assegno di solidarietà per un massimo di 12 mesi in un biennio;
- fino a 15 dipendenti, ma per gli eventi verificatesi a partire dal 1° luglio 2016: esse riceveranno lo stesso assegno per 12 mesi in un biennio;
- oltre i 15 dipendenti, riceveranno un assegno ordinario per 26 settimane in un biennio.
Il requisito richiesto per poter beneficiare del sussidio è l’iscrizione al Fondo d’integrazione salariale (FIS), il quale assicura il pagamento dell’assegno in misura pari a circa l’80% della retribuzione globale. Tra i dipendenti ammessi rientrano anche gli apprendisti, purché abbiano lavorato almeno 90 giorni al momento della presentazione della domanda.
Info: Ministero del Lavoro
Vedi INPS: ecco a chi spetta l’incremento sui contratti di solidarietà