La burocrazia è un vecchio e ingombrante colosso che spesso scoraggia la nascita di nuove attività imprenditoriali. Difatti, non è un mistero che il Governo stia cercando, a più riprese, di invertire la tendenza e snellire i procedimenti. A tal riguardo, il 28 agosto scorso è entrata in vigore la nuova legge di riordino della Pubblica Amministrazione, che prevede tempi di attesa ridotti per l’apertura di nuove attività economiche.
La SCIA
Il soggetto che vuole aprire un attività economica dovrà presentare un modulo unico, denominato Scia (segnalazione certificata di inizio attività), con il quale avrà la certezza che entro 60 giorni la Pubblica Amministrazione potrà verificare l’esistenza dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui vi sia la carenza anche di una sola condizione, l’ente pubblico potrà:
- vietare la prosecuzione dell’attività stessa e provvedere alla rimozione degli eventuali effetti dannosi, laddove risulti impossibile una regolarizzazione.
- disporre solo la sospensione dell’attività e invitare l’imprenditore a prendere le misure correttive entro un termine non inferiore ai 30 giorni, laddove risulti possibile una regolarizzazione.
Silenzio assenso ed autotutela
Qualora, invece, la Pubblica Amministrazione non si pronunci entro i 60 giorni dalla presentazione della Scia, scatta il silenzio assenso.
In questo modo, l’imprenditore che ha già avviato la sua attività, potrà veder bloccare il proprio lavoro, attraverso la procedura dell’autotutela, anche oltre i 2 mesi dalla Scia, ma solo se:
- esistono ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi del segnalante;
- se il divieto è adottato entro “un termine ragionevole” e comunque non superiore a 18 mesi dalla Scia.
Tuttavia, l’amministrazione conserva il potere di annullare la Scia anche oltre i 18 mesi dalla sua formazione, solo se si accerti che questa si sia formata sulla base di informazioni false.
Fonte: G.U. n. 187 del 13 agosto 2015