Diagnosi energetica obbligatoria 2015: per quali imprese è obbligatoria?

Per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia (imprese energivore) scatta l’onere di eseguire la diagnosi energetica obbligatoria entro il 5 dicembre 2015.

Ricordiamo che la diagnosi energetica obbligatoria degli edifici ha come finalità quella di individuare quali tipi di intervento si possono realizzare sull’impianto e sull’isolamento di un edificio, al fine di ridurre i consumi energetici.

A seguito di un sopralluogo e in base alla localizzazione di eventuali dispersioni, si individuano gli interventi da eseguire per il miglioramento dell’isolamento termico. Una volta effettuata la diagnosi energetica dal tecnico qualificato, il documento diagnosi energetica va presentato per via telematica all’ENEA dal rappresentante legale dell’impresa.

Identifichiamo meglio le imprese soggette a tale obbligo:
  • Grandi imprese: sono le imprese che occupano più di 250 persone o il cui fatturato annuo supera i 50 Milioni di Euro e il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro;
  • Imprese a forte consumo di energia: Sono quelle imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificati consumi di energia pari almeno a 2,4 GWh e che abbiano contemporaneamente un rapporto tra il costo effettivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, e il valore complessivo del fatturato non inferiore al 3%.
I soggetti qualificati ad eseguire la diagnosi energetica obbligatoria presso le imprese sono:
  • ESCo (Energy Service Company) certificate UNI CEI 11352;
  • EGE (Esperti in gestione energia) certificati UNI CEI 11339;
  • Auditor Energetico (questa figura è stata prevista ma non ancora normata).

Le sanzioni previste dal Legislatore per la mancata effettuazione delle diagnosi energetica obbligatoria vanno dai 4.000 ai 40.000 Euro.

Successivamente alla prima, la diagnosi energetica obbligatoria va presentata ogni 4 anni. Quindi, considerando che il suddetto obbligo vincola i soggetti preposti a presentare la prima diagnosi entro il 5 dicembre 2015, la successiva dovrà essere presentata entro il 5 dicembre 2019. Nel caso in cui invece l’impresa dovesse già disporre di una vecchia diagnosi ancora valida, redatta per esempio a ottobre 2014, la successiva dovrà essere presentata entro ottobre 2018.

Info: Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102