Sole, spiagge, mare e tanto divertimento. In spiaggia, però non c’è solo chi vuole divertirsi e giocare ma anche chi vuole riposare sotto il proprio ombrellone o leggere il “best seller” del momento.
Come conciliare tutte queste esigenze? Sicuramente la buona educazione dei bagnanti non è sufficiente, ed ecco allora che si ricorre ad una serie di regolamenti, per regolamentare l’uso del demanio sotto questo, ed altri aspetti.
Ogni anno le Regioni, infatti, emanano l’ordinanza di sicurezza balneare, che definisce le regole da rispettare in spiaggia ed in mare, per i villeggianti, gli operatori turistici e le imbarcazioni. Cerchiamo di vedere insieme alcune parti comuni di tali ordinanze.
Servizio di salvataggio
Nelle zone date in concessione, il salvataggio spetta ai lidi; sulle spiagge libere, invece, è di competenza dei Comuni. Nelle zone in cui non viene garantito il salvataggio, bisogna esporre dei cartelli che indicano che la balneazione non è sicura per mancanza del servizio di salvataggio.
Zona di mare riservata ai bagnanti
È la zona di mare antistante la battigia fino a una distanza dalla riva che, va dai 100 ai 300 metri. Tale linea di confine deve essere evidenziata dagli stabilimenti balneari mediante il posizionamento di boe colorate, ancorate al fondo e disposte in fila. Per il tratto di spiagge libere, tale operazione è a carico dei Comuni che, qualora non provvedano, dovranno esporre un cartello indicante che il limite delle acque interdette alla navigazione non è segnalato.
Obblighi per i bagnanti
Si tratta di obblighi e divieti atti a preservare l’habitat naturale, a garantire la sicurezza e la pacifica convivenza tra i bagnanti. A titolo di esempio i bagnanti sono tenuti ad osservare i seguenti divieti:
- abbandonare spazzatura sulla spiaggia e in mare;
- campeggiare, in assenza di aree dedicate;
- praticare qualsiasi gioco sia in spiaggia che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, al di fuori di zone appositamente dedicate;
- condurre o far stazionare animali da affezione in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate.
Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone o segnale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.
Fonte: Codice della navigazione