L’INPS ha recentemente affrontato un’importante questione riguardante il trattamento di fine rapporto (TFR) per i nuovi assunti nel settore privato. Con il messaggio numero 2325 del 10 luglio 2026, l’ente ha fornito indicazioni chiare ai datori di lavoro su come gestire le quote di TFR accumulate nei primi sessanta giorni dall’assunzione. Questo periodo è cruciale, poiché i lavoratori hanno la possibilità di scegliere dove destinare il proprio TFR, e le decisioni prese in questo lasso di tempo possono avere ripercussioni significative sulle contribuzioni e sul regime previdenziale.
Scopriremo insieme le novità introdotte da questo messaggio, che chiarisce come le somme accumulate in questo intervallo di tempo vengano trattate come competenze arretrate. È essenziale per i datori di lavoro essere informati e preparati a gestire correttamente queste situazioni, evitando potenziali sanzioni e garantendo la correttezza delle contribuzioni.
Le quote di TFR: competenze arretrate
Le somme accumulate durante il periodo di assunzione e la scelta del lavoratore sono considerate competenze arretrate dal punto di vista contributivo. Questo accade perché la destinazione del TFR non è ancora definita durante i sessanta giorni: le quote possono essere destinate a un fondo pensione complementare o, in assenza di una scelta, possono confluire nel Fondo di Tesoreria dell’INPS se il lavoratore opta per il regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile. Secondo il messaggio, queste quote assumono di fatto la natura di competenze arretrate ai fini della loro imputazione contributiva.
Durante questo periodo di sessanta giorni, il datore di lavoro non è tenuto a versare nulla. L’obbligo di versamento scatta solo a partire dal mese successivo alla scadenza del termine, ma gli effetti si riflettono già dalla data di assunzione.
Utilizzo del codice CF05 in Uniemens
Per adempiere all’obbligo contributivo, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale CF05, introdotto dalla circolare INPS numero 12 del 5 febbraio 2026, il quale indica “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”. Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens, seguendo un percorso specifico.
Il rispetto dei termini di versamento consente di evitare sanzioni civili e interessi. Se le quote arretrate vengono denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta del lavoratore, sarà necessario utilizzare il codice CF02, insieme al codice CF11 per le somme dovute come maggiorazione. Questa distinzione è fondamentale, poiché influisce direttamente sui costi per l’azienda.
Scadenze per il versamento
Le scadenze per la regolarizzazione delle quote arretrate si basano sulla data di scelta del lavoratore, non sulla scadenza fissa dei sessanta giorni. Ciò significa che se un lavoratore rinuncia alla adesione automatica, il termine per il datore di lavoro si stringe notevolmente. Ecco alcune situazioni che chiariscono il meccanismo:
– **Nessuna manifestazione di volontà nei 60 giorni:** regolarizzazione nel mese successivo alla scadenza.
– **Rinuncia espressa all’adesione automatica:** regolarizzazione nel mese successivo alla rinuncia.
– **Conferimento a un fondo pensione diverso:** regolarizzazione nel mese successivo alla comunicazione.
– **Scelta comunicata vicino al 60° giorno:** regolarizzazione nel mese successivo alla comunicazione.
Ad esempio, se un lavoratore viene assunto il 1° luglio 2026, i sessanta giorni scadono a fine agosto. Se non viene fatta alcuna scelta, l’azienda dovrà regolarizzare a settembre. Tuttavia, se il lavoratore rinuncia il 20 luglio, il termine per la regolarizzazione si sposterà ad agosto.
Quando il TFR confluisce nel Fondo di Tesoreria
Il TFR viene destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS quando il lavoratore esclude la previdenza complementare e l’azienda supera la soglia dimensionale prevista dalla legge. Secondo le direttive COVIP del 19 giugno 2026, se il lavoratore opta per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, il TFR accumulato continua a essere disciplinato da questa norma fin dalla data di assunzione.
Le soglie per il Fondo di Tesoreria vengono calcolate sulla base della media annuale dei dipendenti dell’anno precedente. Le nuove soglie sono le seguenti:
– Almeno 60 dipendenti per il biennio 2026-2027
– Almeno 50 dipendenti dal 2028 al 2031
– Almeno 40 dipendenti dal 2032
Se l’azienda non raggiunge la soglia, il TFR rimane accantonato al suo interno.
Due regolarizzazioni sotto lo stesso codice CF05
Il codice CF05 copre due tipi di adempimenti che devono essere distinti. Il primo riguarda i datori di lavoro che sono entrati nell’obbligo del Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026, mentre il secondo si riferisce alle quote di TFR accumulate dai lavoratori di prima assunzione nei sessanta giorni. Queste due situazioni hanno termini e platee diverse, e un’azienda sopra soglia potrebbe trovarsi a dover gestire entrambe nello stesso anno.
Scelte del lavoratore e possibilità di revoca
Il lavoratore di prima assunzione ha sessanta giorni dalla data di assunzione per scegliere se rinunciare all’adesione automatica o conferire il TFR a un fondo pensionistico diverso. È importante notare che questa scelta può essere revocata in un secondo momento, permettendo al lavoratore di destinare il TFR accumulato a un fondo prescelto.
Tuttavia, il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile. Chi decide di aderire, anche in modo automatico, non può riportare le somme in azienda. Al contrario, chi mantiene il TFR in azienda o lo destina al Fondo di Tesoreria ha la possibilità di aderire in futuro.
Infine, è bene ricordare che i lavoratori non di prima assunzione non possono rinunciare a questa adesione automatica, poiché per loro si applicano regole diverse.
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