Il recente annuncio dell’INPS ha dato vita a una nuova era per i professionisti italiani, finalmente in grado di unire i propri contributi previdenziali in un’unica gestione. Questo cambiamento rappresenta una svolta significativa per coloro che hanno versato i contributi a diverse casse previdenziali. Da oggi, chi ha iniziato a versare dopo il primo aprile 1996 ha l’opportunità di ricongiungere i propri contributi alla Gestione Separata, creando così un percorso più semplice verso il raggiungimento della pensione.
La nuova circolare, che segna questa storica modifica, è stata pubblicata in data 9 febbraio 2026 e fornisce indicazioni chiare su come procedere per effettuare il trasferimento dei contributi. L’importanza di questo aggiornamento non può essere sottovalutata, poiché offre una soluzione a molti professionisti che fino ad oggi si sono trovati in difficoltà a causa della frammentazione dei loro contributi.
Meccanismi della ricongiunzione dei contributi
La ricongiunzione dei contributi consente di trasferire tutti i versamenti a un’unica gestione previdenziale. Questo processo implica il pagamento di un onere, che influisce sul calcolo dell’assegno pensionistico finale. È fondamentale capire che la ricongiunzione differisce da altre modalità come la totalizzazione, dove i contributi rimangono separati e non comportano costi aggiuntivi per il lavoratore.
Due tipologie di ricongiunzione sono da considerare:
– **Ricongiunzione in uscita**: quando un professionista desidera trasferire i propri contributi dall’INPS a una cassa privata. In questo caso, le regole rimangono quelle stabilite dalla legge 45/1990.
– **Ricongiunzione in entrata**: rappresenta la novità principale, consentendo ai professionisti di trasferire i contributi da una cassa privata alla Gestione Separata. Questa opzione è ora disponibile, con l’INPS come unico ente erogatore della pensione, a condizione di rispettare le nuove normative.
Limiti per le carriere anteriori al 1996
Un aspetto cruciale è che la nuova normativa esclude i professionisti che hanno versato contributi prima del primo aprile 1996. Questa decisione è stata chiarita in una nota del Ministero del Lavoro, che stabilisce che non possono essere accettati contributi riferiti a periodi precedenti a questa data. Inoltre, la legge 45/1990 vieta la ricongiunzione parziale, obbligando il professionista a trasferire l’intera posizione assicurativa.
Pertanto, qualsiasi professionista con anche un solo contributo ante 1996 non potrà accedere alla possibilità di ricongiunzione, nemmeno per i contributi successivi.
Determinazione dell’onere di ricongiunzione
Per coloro che sono idonei a richiedere la ricongiunzione, il calcolo dell’onere è fondamentale. Questo importo, che il lavoratore dovrà sostenere, viene calcolato seguendo un preciso schema percentuale. I passaggi sono i seguenti:
1. Identificazione della base di calcolo, che consiste nella retribuzione imponibile negli ultimi dodici mesi.
2. Applicazione dell’aliquota contributiva attuale, attualmente fissata al 33%.
3. Sottrazione dell’importo dei contributi trasferiti dalla cassa di provenienza.
Il risultato finale rappresenta l’onere che il professionista dovrà versare.
Calcolo e decorrenza della pensione cumulata
Una volta effettuata la ricongiunzione, i periodi contributivi mantengono la loro collocazione temporale originale, come se fossero stati versati fin dall’inizio alla Gestione Separata. Il montante contributivo, calcolato in base all’aliquota dell’anno di domanda, sarà rivalutato a partire da quella data. Queste indicazioni si applicano sia alle nuove domande sia a quelle già pendenti, e la decorrenza della pensione non potrà precedere il primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta.
Contributi ammissibili per la ricongiunzione
Il nuovo sistema di ricongiunzione ammette solo i contributi versati dopo il primo aprile 1996. Non è consentita la ricongiunzione parziale, quindi tutti i contributi devono essere trasferiti in blocco. Inoltre, non possono essere inclusi i contributi già utilizzati per altre pensioni.
Esempi pratici di applicazione
– Un professionista iscritto alla cassa dal 2022 e alla Gestione Separata dal 2005 **può** richiedere la ricongiunzione, poiché tutti i suoi contributi sono successivi al 1996.
– Un professionista iscritto alla cassa dal 1995 e alla Gestione Separata dal 1999 **non può** richiedere la ricongiunzione, in quanto possiede contributi anteriori alla data limite del 1996, compromettendo l’intera operazione.
Questa nuova opportunità di ricongiunzione rappresenta un passo avanti significativo per i professionisti italiani, rendendo il percorso verso la pensione più accessibile e meno frammentato.
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