Il provvedimento che estende l’assegno straordinario alle posizioni dell’ex Fondo telefonici cambia le carte in tavola per molti lavoratori del settore: offre la possibilità di anticipare l’uscita fino a cinque anni rispetto alla pensione, ma porta con sé scelte e vincoli tecnici che aziende e lavoratori devono valutare con attenzione. Qui troverai una guida pratica, pensata per chi deve decidere l’uscita dall’azienda o per gli uffici del personale che devono gestire la procedura, con i punti chiave su requisiti, tassazione, adempimenti e conseguenze operative.
Leggere con calma ogni voce e preparare la documentazione richiesta è fondamentale: la norma prevede scadenze precise, vincoli sui contributi e la necessità di versamenti anticipati da parte del datore di lavoro. Di seguito spiego, in sezioni chiare, cosa cambia e come muoversi per evitare sorprese nella fase di liquidazione e di passaggio alla pensione.
Chi rientra nell’assegno straordinario e perché conviene
L’assegno straordinario del Fondo Telecomunicazioni è ora accessibile anche ai lavoratori che vantano contribuzione nell’ex Fondo speciale telefonici. In pratica, chi lascia l’azienda con un accordo di esodo può percepire una mensilità anticipata dell’importo pensionistico per un periodo massimo di 60 mesi, a condizione che i requisiti per la pensione vengano maturati entro questo intervallo temporale (tenendo conto anche delle finestre mobili e delle proiezioni future dell’età pensionabile).
Punti essenziali di eleggibilità:
– Posizioni risultanti nell’ex Fondo speciale telefonici al momento della cessazione oppure trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
– Per i lavoratori con contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 la norma originaria è pienamente applicabile; chi ha esclusivamente contributi successivi al 1995 può essere ammesso in base alle regole per i cosiddetti “contributivi puri”, con soglie minime legate all’assegno sociale.
– L’adesione richiede che l’uscita sia effettivamente volontaria e programmata tramite accordo aziendale: non si tratta di una prestazione automatica.

Come viene calcolato e pagato l’assegno
La prestazione è pensata come un accompagnamento alla pensione e viene erogata in 13 mensilità, pagate in rate mensili anticipate. L’importo è commisurato alla pensione maturata al momento della cessazione, applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età alla decorrenza dell’assegno.
Aspetti pratici e fiscali:
– Tassazione: l’assegno è soggetto all’IRPEF ordinaria secondo gli scaglioni fiscali; la detrazione per lavoro dipendente viene attribuita automaticamente dalle procedure, mentre altre detrazioni devono essere richieste dal beneficiario.
– Perequazione: non è prevista rivalutazione annuale dell’importo.
– Cumulabilità: è compatibile con redditi da lavoro dipendente e autonomo, quindi il percettore può proseguire attività lavorativa senza perdere l’assegno.
– Reversibilità: l’assegno non è reversibile; gli eredi possono avere diritto alla pensione indiretta, calcolata sulla contribuzione rilevante.
Trattenute e pagamenti correlati:
– Prima dell’avvio dell’erogazione l’azienda deve versare la provvista necessaria: la procedura calcola la somma e la rende disponibile nella sezione pagamenti del Portale prestazioni esodo.
– Alcune trattenute devono essere saldate per intero prima dell’uscita (esempi: eventuali contributi pregressi come ex ONPI, quote sindacali, cessioni del quinto, rate di riscatti o ricongiunzioni).
– Sono invece ammesse azioni di pignoramento o recupero di somme erogate in eccesso, che possono incidere sull’assegno.
La scelta sull’ente che liquiderà la pensione: ex Fondo o FPLD
Un passaggio cruciale nella domanda riguarda la gestione che, al termine dell’assegno, liquiderà la pensione: l’ex Fondo speciale telefonici oppure il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). La scelta va dichiarata dal datore di lavoro al momento della trasmissione della domanda e ha effetti concreti su contribuzione e tempistiche.
Differenze operative:
– Se si indica l’ex Fondo speciale telefonici: il diritto deve maturare con la sola contribuzione presente in quella gestione; la liquidazione e le regole applicative restano proprie dell’ex Fondo.
– Se si indica il FPLD: i contributi dell’ex Fondo vengono trasferiti e ricongiunti nel FPLD; la pensione verrà definita solo dopo l’accoglimento del trasferimento e della costituzione della posizione assicurativa.
Quando il lavoratore ha periodi in altre gestioni è possibile effettuare ricongiunzioni previste dalla normativa, ma la scelta su quale gestione dovrà liquidare la pensione deve precedere l’invio della domanda di assegno.
Tempistiche per il trasferimento al FPLD
– La domanda di costituzione della posizione nel FPLD può essere presentata nei 30 giorni precedenti la cessazione; viene considerata valida come se inoltrata alla data di uscita.
– La sede INPS verifica la presentazione e l’esito della domanda prima di procedere con la liquidazione dell’assegno.
– Non è richiesta una dichiarazione preventiva di costituzione della posizione per ottenere l’assegno: il datore di lavoro certifica i requisiti sulla base della documentazione del lavoratore.
Il vincolo dei 60 mesi e l’impatto degli aumenti dell’età pensionabile
L’assegno straordinario ha una durata massima di 60 mesi: per essere ammessi bisogna dimostrare che la prima decorrenza utile della pensione (compresa la finestra mobile) cadrà entro cinque anni dall’uscita. Cruciale è il criterio di misurazione “in via prospettica”: si guarda alle stime future dell’età e dei requisiti contributivi fornite dalla Ragioneria generale dello Stato.
Cosa significa nella pratica:
– I 60 mesi sono calcolati rispetto ai requisiti prospettici, cioè tenendo conto degli aumenti stimati dell’età pensionabile derivanti dagli adeguamenti per la speranza di vita.
– Se, al momento del calcolo prospettico, la pensione viene a cadere oltre il termine dei 60 mesi, la domanda rischia di essere respinta.
– Alcuni Fondi consentono di prolungare la durata dell’assegno quando scatti della speranza di vita spostano la pensione oltre i cinque anni, ma ciò dipende da specifiche delibere del Fondo; per il Fondo telecomunicazioni la disciplina di estensione non è automaticamente prevista.
Esempio esemplificativo:
– Un lavoratore che esce a fine anno e vede la propria prima pensione utile stimata a oltre cinque anni dall’uscita potrebbe non rientrare nel beneficio: per questo la pianificazione dell’uscita deve considerare le stime di medio termine e prevedere un margine di sicurezza.
Come si presenta la domanda e quali documenti servono
La domanda di assegno straordinario deve essere inoltrata esclusivamente dal datore di lavoro tramite il Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto. Il modello da utilizzare è l’AP160, che deve essere firmato anche dal lavoratore.
Adempimenti a carico dell’azienda prima dell’invio:
– Verificare la contribuzione e i requisiti pensionistici del lavoratore attraverso la documentazione disponibile (Estratto Conto, ECOCERT, ecc.).
– Compilare e acquisire la firma del lavoratore sul modello AP160.
– Dichiarare esplicitamente quale gestione liquiderà la pensione (ex Fondo o FPLD).
– Conservare copia sottoscritta del modello dopo l’invio telematico.
Altri passaggi necessari:
– Prima dell’avvio delle domande individuali è richiesto un accordo sindacale aziendale o di gruppo e la registrazione dell’operazione con il modulo specifico previsto dalle istruzioni.
– Le istanze e i ricorsi relativi a contributi e prestazioni sono gestiti dal Comitato amministratore del Fondo, che decide in prima e unica istanza.

Contribuzione correlata, codice Uniemens e contabilizzazione
Dal mese di cessazione il datore di lavoro deve versare la contribuzione correlata, calcolata sul 33% della retribuzione teorica che il lavoratore avrebbe percepito continuando l’attività. Nei flussi Uniemens i lavoratori ex iscritti al Fondo telefonici vanno identificati con il codice specifico previsto dalla normativa di riferimento.
Dettagli tecnici per il flusso Uniemens:
– È necessario valorizzare l’imponibile su cui si calcola il contributo, utilizzando la copertura formale prevista (tipo copertura X per l’elemento Settimana).
– Nel file DM2013 virtuale viene generato il codice associato alla contribuzione correlata: questo consente alla procedura di imputare correttamente i versamenti e di collegarli alla posizione assicurativa.
– La contribuzione correlata incide sia sul diritto che sulla misura della pensione: il parametro è la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, in conformità alla disciplina vigente.
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Andreia Correa vi accompagna nel vostro percorso professionale. Condivide consigli utili per trovare lavoro, crescere nella carriera e conoscere i vostri diritti. I suoi articoli vi aiutano ad anticipare le tendenze del mercato e a fare scelte consapevoli.