Contributi volontari ammessi per riscatto del congedo per tumori e altre patologie gravi

Per chi affronta una malattia grave, la prospettiva della pensione può sembrare un orizzonte lontano e confuso. Tuttavia, una recente circolare dell’INPS apre una possibilità concreta: i mesi di congedo previsti dalla legge possono essere trasformati in contribuzione valida per la pensione, con opzioni diverse a seconda della situazione personale. Comprendere come funziona questa misura aiuta a valutare i costi, i vantaggi e i passi pratici per ottenere il riconoscimento.

Qui spiego in modo chiaro chi può beneficiarne, quali alternative esistono per “coprire” i mesi di assenza, come inoltrare la domanda e quanto si può spendere — e risparmiare fiscalmente — se si decide per il riscatto contributivo previsto dalla circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026.

Requisiti essenziali e periodo ammesso

La possibilità riguarda i periodi di congedo fruiti a partire dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge n. 106/2025. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche (anche rare) con grado di invalidità almeno pari al 74%. Il limite massimo complessivo è di 24 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, cumulabili in modo continuativo o frazionato.

Caratteristiche principali del congedo:
– è non retribuito ma garantisce la conservazione del posto di lavoro;
– si attiva dopo l’esaurimento di altre assenze giustificate spettanti al lavoratore;
– i lavoratori autonomi non rientrano nella disciplina del riscatto: per loro la legge prevede una sospensione del rapporto con il committente fino a 300 giorni per anno solare.

I mesi possono essere riscattati solo se non hanno già una copertura contributiva obbligatoria, figurativa o volontaria: rientrano nel divieto anche le casse professionali, i regimi previdenziali UE e quelli di Paesi convenzionati.

Documenti medici e calendario che segnano il periodo del congedo
Requisiti e periodo ammesso: date e limiti da conoscere.

Due opzioni per valorizzare i mesi di congedo

L’INPS, con il parere favorevole del Ministero del Lavoro, ha chiarito che chi ha fruito del congedo può scegliere tra due strade per far valere quei mesi ai fini pensionistici: il riscatto contributivo (con un’unica domanda e calcolo a percentuale) oppure la prosecuzione mediante contributi volontari. Si tratta di strumenti diversi per requisiti, tempi e modalità di versamento.

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Caratteristiche dei contributi volontari:
– autorizzazione richiesta con almeno 5 anni di contributi effettivi in qualunque epoca, oppure 3 anni nei 5 precedenti la domanda;
– versamenti trimestrali;
– possono coprire anche i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione;
– per i dipendenti privati l’effetto decorre dal primo sabato successivo alla presentazione.

Quando conviene ciascuna strada (orientamenti pratici):
– congedo concluso da oltre sei mesi: il riscatto è spesso l’unica strada efficace, perché i versamenti volontari non risalgono oltre i sei mesi precedenti l’autorizzazione;
– congedo in corso o concluso da meno di sei mesi: scelta possibile tra versamenti volontari (con pagamento trimestrale) o riscatto unico;
– mancanza del requisito contributivo minimo per i volontari (meno di cinque anni e meno di tre negli ultimi cinque): resta percorribile solo il riscatto;
– chi percepisce una pensione diretta o una pensione ai superstiti: la circolare ammette il riscatto, mentre la prosecuzione volontaria non è autorizzabile per i titolari di pensione diretta.

Sia il riscatto sia i contributi volontari versati per sé o per familiari a carico sono deducibili nella dichiarazione dei redditi; la differenza pratica principale riguarda i tempi di copertura e il calendario dei versamenti.

Come preparare e inviare la richiesta all’INPS

La domanda di riscatto è ammessa esclusivamente in via telematica e va indirizzata alla gestione previdenziale competente per i contributi del periodo interessato. Possono presentarla i diretti interessati, gli ex dipendenti, i pensionati e, in alcuni casi, i superstiti.

Documentazione richiesta (elementi essenziali):
– provvedimento di concessione del congedo o atto equivalente;
– in assenza del provvedimento, dichiarazione del datore di lavoro “ora per allora” che attesti la fruizione del congedo;
– documentazione sanitaria che giustifichi la concessione del congedo;
– elementi probatori dell’effettiva assenza dal lavoro nel periodo indicato.

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A chi inviare la domanda:
– alla gestione previdenziale in cui risultano accreditati i contributi del periodo del congedo;
– in caso di ricongiunzione o trasferimento, la domanda va alla gestione che ha ricevuto la contribuzione del periodo interessato.

Canali telematici disponibili:
– portale INPS, con accesso tramite SPID (livello 2 o superiore), CNS o CIE (livello 3), seguendo i percorsi dedicati a riscatti e gestione della posizione assicurativa;
– Contact Center Multicanale: numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da cellulare;
– patronati e intermediari abilitati, che inviano la domanda per conto dell’assistito tramite i loro canali telematici.

Persona che compila una domanda online su un computer
La domanda di riscatto va presentata esclusivamente in via telematica.

Il costo del riscatto: modalità di calcolo e impatto fiscale

L’onere per il riscatto si calcola applicando l’aliquota contributiva della gestione alla retribuzione imponibile dei dodici mesi immediatamente precedenti la domanda, rapportata al periodo da coprire. Poiché il congedo è nato nel 2025, i periodi riscattati sono valutati col sistema contributivo e il metodo segue l’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997.

Principi di calcolo:
– aliquota applicata: quella di finanziamento in vigore nella gestione alla data della domanda (per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti l’aliquota indicativa è del 33%);
– base di calcolo: retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi più prossimi alla domanda, attribuita in proporzione ai mesi riscattati;
– il montante contributivo risultante viene rivalutato a partire dalla data della domanda.

Deduzione fiscale e tempistiche:
– l’importo versato per il riscatto è deducibile dal reddito complessivo nell’anno di pagamento;
– chi paga durante un anno con basso reddito (ad esempio in un anno di congedo non retribuito) beneficia di un risparmio IRPEF minore rispetto a chi paga dopo il rientro al lavoro con reddito più elevato;
– le regole sui termini di versamento, accettazione dell’onere e gestione di ritardi seguono la normativa generale sui riscatti della gestione interessata.

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Esempi pratici sul costo netto (ipotesi per 12 mesi riscattati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti):
– reddito annuo 25.000 euro: onere lordo = 8.250 euro; risparmio IRPEF (aliquota 23%) = 1.897,50 euro; costo netto ≈ 6.352,50 euro;
– reddito annuo 35.000 euro: onere lordo = 11.550 euro; risparmio IRPEF calcolato sui differenti scaglioni = 3.356,50 euro; costo netto ≈ 8.193,50 euro;
– reddito annuo 50.000 euro: onere lordo = 16.500 euro; risparmio IRPEF (aliquota 33%) = 5.445 euro; costo netto ≈ 11.055 euro.

Nota sulle addizionali e le detrazioni:
– gli esempi considerano soltanto l’IRPEF lorda; le addizionali regionali e comunali aumentano leggermente il beneficio fiscale perché si calcolano sullo stesso imponibile;
– le detrazioni per lavoro dipendente non variano in funzione della deduzione dell’onere di riscatto, poiché si applicano sul reddito complessivo.

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