Lavoro domestico: INPS blocca le deleghe dopo il decesso! Scopri cosa fare ora

L’argomento delle nuove norme relative al lavoro domestico è di grande attualità, soprattutto in un contesto dove le dinamiche familiari e lavorative sono in continua evoluzione. Recentemente, l’INPS ha introdotto regolamenti significativi in merito alla gestione delle deleghe dopo il decesso del datore di lavoro domestico. Queste nuove disposizioni mirano a semplificare le procedure e a garantire una maggiore chiarezza in un momento già complesso per le famiglie coinvolte.

Il Messaggio INPS n. 1972, emesso l’11 giugno 2026, porta con sé importanti novità che ogni famiglia e lavoratore domestico dovrebbe conoscere. Da ora in poi, non sarà più possibile emettere nuove deleghe dopo la morte del datore. Scopriamo in dettaglio cosa implica questa modifica e quali sono le azioni necessarie per garantire una corretta gestione del rapporto di lavoro domestico.

Fermare le deleghe dopo il decesso del datore di lavoro domestico

Dopo la scomparsa del datore di lavoro domestico, il sistema INPS non permette l’inserimento di nuove deleghe per gestire il contratto di lavoro. Questa misura si applica a colf, badanti, babysitter e agli altri lavoratori domestici il cui contratto è attivo al momento della morte. La normativa è valida anche per le deleghe a professionisti, sindacati e agenzie di lavoro autorizzate.

Il Messaggio INPS n. 1972/2026 chiarisce le modalità di intervento e i termini per la cessazione del contratto di lavoro domestico.

Termini di cessazione entro 60 giorni con delega attiva

Se al momento del decesso esiste una delega attiva o in fase di attivazione, l’intermediario autorizzato ha la facoltà di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla morte del datore. È importante notare che la delega in fase di attivazione è quella già conferita, anche se non ancora utilizzata.

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Trascorso il termine di 60 giorni, l’INPS procederà automaticamente alla chiusura del contratto, evitando così che la posizione resti aperta nel sistema previdenziale, il che potrebbe generare disallineamenti su contributi e obblighi legati al lavoro domestico.

Chiusura del rapporto da parte dell’erede senza delega

In assenza di una delega attiva, la cessazione del lavoro domestico può essere richiesta direttamente dall’erede entro 60 giorni dalla morte del datore. Se ci sono più eredi, basta la richiesta di uno solo di loro.

L’erede può agire tramite il Contact Center Multicanale, generando un PIN telefonico nella propria area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile inviare una comunicazione tramite PEC all’ufficio INPS competente.

Intermediario erede: utilizzo del modulo AP17 o dichiarazione

L’erede ha la possibilità di delegare la chiusura del contratto a un intermediario autorizzato, anche se quest’ultimo non aveva una delega precedente. In tal caso, la richiesta di cessazione deve essere inviata via PEC all’ufficio INPS competente.

Per effettuare la richiesta, è necessario utilizzare il modulo AP17 oppure fornire una dichiarazione firmata dall’erede, allegando una copia del documento d’identità. Questa procedura consente all’intermediario di agire per conto dell’erede senza la necessità di emettere una nuova delega dopo il decesso del datore.

Implicazioni per colf, badanti e famiglie

Le nuove regole dell’INPS hanno un impatto significativo sulle famiglie che devono gestire la chiusura del contratto di colf, badanti o babysitter dopo la morte del datore. Il termine di 60 giorni diventa cruciale per regolarizzare la posizione previdenziale e allineare la chiusura del contratto con gli adempimenti necessari.

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Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la cessazione del contratto non esonera dalla responsabilità economica verso il lavoratore domestico. Quest’ultimo mantiene il diritto a ricevere le competenze di fine rapporto, inclusi il TFR, le ferie accumulate e non godute, e qualsiasi altro importo dovuto in base al contratto.

Per avere un’idea precisa della liquidazione, è utile sfruttare il calcolo TFR online di PMI.it, uno strumento che permette di stimare l’importo maturato in base alla retribuzione e al periodo lavorato.

Domande frequenti sulle deleghe INPS nel lavoro domestico

Posso inserire una nuova delega dopo il decesso del datore di lavoro domestico?

No. Il Messaggio INPS n. 1972/2026 vieta l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del contratto dopo la morte del datore. È possibile utilizzare solo deleghe già attive o in fase di attivazione al momento del decesso.

Quanto tempo hanno eredi e intermediari per comunicare la cessazione?

L’INPS stabilisce un termine di 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Durante questo periodo, l’intermediario con delega attiva o l’erede in assenza di delega possono procedere alla cessazione. Dopo i 60 giorni, l’INPS provvederà automaticamente alla chiusura del contratto.

Come può agire l’erede se non c’è una delega attiva?

L’erede può comunicare la cessazione tramite il Contact Center Multicanale, utilizzando il PIN telefonico generato nella propria area MyINPS. In alternativa, può inviare una PEC all’ufficio INPS competente. Se ci sono più eredi, è sufficiente la richiesta di uno solo.

L’intermediario può chiudere il rapporto per conto dell’erede?

Sì. L’intermediario autorizzato può richiedere la chiusura del contratto via PEC all’ufficio INPS competente, utilizzando il modulo AP17 o una dichiarazione firmata dall’erede. Alla richiesta va allegata la copia del documento d’identità dell’erede.

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