Il mondo del volontariato sportivo è un ambito che merita attenzione, soprattutto per quanto riguarda le questioni fiscali che lo circondano. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, la quale fornisce chiarimenti preziosi riguardo ai rimborsi forfettari destinati ai volontari. Questi rimborsi, fino a un massimo di 400 euro mensili, sono esenti da tassazione se non superano una certa soglia annuale di 15.000 euro. Ma cosa significa esattamente questo per i volontari e le associazioni sportive? Scopriamolo insieme.
Conoscere le regole fiscali è fondamentale per evitare sorprese e garantire la trasparenza nella gestione delle attività di volontariato. La Circolare chiarisce vari aspetti, tra cui quali spese possono essere rimborsate e come calcolare la quota imponibile. Vediamo quindi i punti salienti.
Rimborsi forfettari ai volontari sportivi
I rimborsi forfettari per i volontari sportivi possono arrivare fino a 400 euro al mese. Questo limite è stabilito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, che consente di coprire le spese sostenute durante eventi sportivi riconosciuti anche nel comune di residenza. Tuttavia, è importante notare che il rimborso non deve essere considerato un compenso per l’attività svolta; il volontariato deve mantenere il suo carattere gratuito.
Le spese rimborsabili devono essere identificate attraverso apposite deliberazioni da parte degli organismi competenti. Questo assicura che la prestazione del volontario venga trattata correttamente.
Calcolo della quota imponibile
Determinare la quota imponibile è un passaggio cruciale. Questa si ottiene sommando i compensi di lavoro sportivo già percepiti nell’anno ai rimborsi forfettari. Ecco alcuni esempi pratici forniti dall’Agenzia delle Entrate:
– Se un volontario ha ricevuto 14.000 euro in compensi sportivi e 350 euro in rimborsi, il totale sarà di 14.350 euro, senza eccedenza imponibile.
– Con 14.800 euro di compensi e 380 euro di rimborsi, il totale supera la soglia dei 15.000 euro, portando a 180 euro di imponibile.
– Con 15.000 euro di compensi e 200 euro in rimborsi, i 200 euro diventano rilevanti ai fini fiscali.
– Infine, se un volontario ha guadagnato 16.000 euro e ha ricevuto 350 euro di rimborso, 1.350 euro saranno imponibili.

Ritenuta sui rimborsi oltre soglia di 15.000 euro
Quando si parla di compensi da lavoro sportivo autonomo, è importante sapere che qualsiasi somma oltre i 15.000 euro è soggetta a ritenuta fiscale. Secondo la Circolare 7/E/2026, se un lavoratore supera questa soglia prima di ricevere un rimborso, l’intero rimborso diventa rilevante ai fini reddituali. Questo vale sia per i rapporti di lavoro subordinato che per le collaborazioni coordinate.
Autocertificazione e calcolo soglia
L’autocertificazione delle somme percepite è fondamentale per applicare correttamente la soglia. Ogni volontario deve dichiarare l’ammontare dei compensi ricevuti nell’anno solare al momento del pagamento. Per calcolare l’eccedenza, l’ente che eroga il pagamento deve considerare:
– Il totale dei compensi sportivi già percepiti.
– I rimborsi forfettari ricevuti.
– Il nuovo pagamento deve essere confrontato con la soglia annuale di 15.000 euro.

Comunicazione dei rimborsi al RASD
Le associazioni che erogano rimborsi ai volontari devono comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i nominativi dei percettori e l’importo riconosciuto. Questa comunicazione deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state effettuate le prestazioni di volontariato. È importante che ogni ente verifichi il rispetto della soglia mensile.
Volontario e lavoratore sportivo nello stesso anno
È possibile che una persona rivesta il ruolo di volontario in un ente e di lavoratore sportivo in un altro. Questa situazione è stata utilizzata dall’Agenzia delle Entrate nei suoi esempi, dove il volontario ha ricevuto compensi da altri enti. Tuttavia, è importante notare che l’incompatibilità prevista dalla normativa riguarda solo i rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l’ente per cui il volontario opera.
In questo contesto, i premi sportivi dilettantistici seguono regole fiscali diverse e non devono essere confusi con i rimborsi forfettari.
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