La richiesta di immatricolazione di automobili o motoveicoli acquistati in altro Paese membro dell’Unione Europea può essere presentata esclusivamente presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.
L’obiettivo che sottende il nuovo provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in tema di immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria, è sin troppo evidente: contrastare in modo più incisivo il fenomeno delle frodi Iva che spesso si nascondono negli acquisti di auto o moto all’estero.
Entriamo nel vivo delle novità introdotte dal presente provvedimento direttoriale, emanato per recepire il contenuto di un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 marzo 2018.
Indice
- 1 Domanda di immatricolazione: quando scatta l’obbligo del contribuente di rivolgersi alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate?
- 2 Eccezione all’obbligo di rivolgersi all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia dell’Entrate
- 3 Cosa succede dopo aver presentato la domanda di immatricolazione?
Domanda di immatricolazione: quando scatta l’obbligo del contribuente di rivolgersi alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate?
Se gli autoveicoli e motoveicoli, nuovi o usati, sono acquistati per lavoro, quindi come mezzo utile all’attività di impresa, l’acquirente deve fare domanda per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti dei dati identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati o nuovi, in modo da consentirne l’immatricolazione senza dover effettuare il versamento dell’Iva con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. All’atto della presentazione della domanda, dovranno essere esibiti i documenti originali attestanti l’esistenza dei requisiti per l’applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati.
L’acquirente dovrà rivolgersi alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate anche in caso di richiesta di validazione di un versamento effettuato attraverso modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per importi insufficienti o incongruenti o per importi pari all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata nell’ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia un portatore di handicap con diritto alla agevolazione.
Il domicilio fiscale del contribuente, quale parametro per individuare lo sportello dell’Agenzia delle Entrate competente a ricevere la richiesta di immatricolazione, si determina al momento della presentazione della domanda.
Eccezione all’obbligo di rivolgersi all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia dell’Entrate
Possono presentarsi presso qualunque sportello dell’Agenzia delle Entrate le richieste di correzione del numero di telaio sbagliato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, che abbia determinato la mancata corrispondenza del versamento con la comunicazione telematica dell’acquisto intraUe prevista dal decreto ministeriale del 26 marzo 2018.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di immatricolazione?
Ricevuta ed accolta la richiesta, la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente comunicherà gli estremi identificativi dell’autoveicolo o motoveicolo acquistato in altro Paese comunitario al centro di elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti, affinché possa procedersi alla immatricolazione senza dover provvedere anticipatamente al pagamento dell’Iva.
In attesa che le novità messe a punto dall’Agenzia delle Entrate raccolgano gli effetti sperati, invitiamo i contribuenti che devono immatricolare in Italia un veicolo acquistato in altro Paese dell’Unione Europea ad individuare l’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente a ricevere la domanda di immatricolazione, così da evitare inutili lungaggini.
Approfondisci il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.