Cambiano i tempi per i debitori morosi… Lo Stato, infatti, ha modificato il fondo patrimoniale (che finora aveva costituito uno strumento utile per tutelare la casa di famiglia da rischi e debiti), così come le ultime decisioni dei tribunali (cfr. “Pignorabile la casa nel fondo patrimoniale per debiti di lavoro”).
Ma andiamo con ordine. Cosa accadeva prima del nuovo decreto legge di riforma della giustizia, appena approvato dal Governo Renzi?
Fino a ieri, chiunque vendeva un bene o lo donava (costituendo così o un fondo patrimoniale), entro i cinque anni successivi all’atto stesso era soggetto alla cosiddetta azione “revocatoria” da parte del creditore che, portando avanti una causa in tribunale, poteva rendere inefficace l’atto di vendita o la donazione. Ma come? Riuscendo a dimostrare in tribunale al giudice l’intento fraudolento del debitore (e la consapevolezza del terzo acquirente). Così facendo il Giudice – se verificava lo scopo malizioso del debitore – poteva dire “revocato” e, quindi, inefficace l’atto di cessione della casa. E il creditore recuperare il suo danaro.
Il nuovo decreto legge
Da oggi in poi, il creditore o la banca, potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l’atto stesso (cosiddetta “revocatoria”). La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene (con donazione) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore (dopo aver trascritto il pignoramento) può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, e quindi mettere all’asta la casa stessa, anche senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (appunto la cosiddetta revocatoria).
Facciamo un esempio. Ipotizziamo che Tizio, il 1° febbraio 2016, inserisca la casa nel fondo patrimoniale trascrivendolo nell’atto di matrimonio (come la legge impone). Il 1° giugno, poi, contrae un mutuo e, dopo breve, si rende moroso. La banca potrà agire direttamente in esecuzione forzata, entro il 31 gennaio 2017, previa notifica dell’atto di precetto, senza bisogno di un’azione volta a revocare il fondo patrimoniale (peraltro, poiché il mutuo redatto con atto pubblico è già titolo esecutivo, non c’è neanche bisogno del decreto ingiuntivo).
L’opposizione
Il debitore, se vuole, potrà opporsi al pignoramento immobiliare (con la cosiddetta opposizione all’esecuzione), ma dovrà anticipare le spese processuali; in secondo luogo, dovrà difendersi e dimostrare che il fondo patrimoniale, la donazione o la vendita non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare la banca. Infine, sussiste il rischio che il giudice imponga comunque nel frattempo al debitore di lasciare l’immobile. Sarà quindi utile rivolgersi al più presto ad un legale competente per ricevere consiglio riguardo il proprio caso e l’opportunità o meno di portare avanti l’opposizione.
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