Nuova direttiva europea a tutela dei viaggiatori

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Dalla definizione dei pacchetti turistici all’ampliamento dei termini di prescrizione: ecco le novità in arrivo dell’Europa.

È ormai arrivata. L’estate quest’anno si è fatta attendere ma finalmente siamo agli sgoccioli: le scuole sono finite e si cominceranno ad intravedere per i più, le agognate ferie.

È proprio nel periodo estivo che la maggior parte dei fortunati che lavorano, concentra il proprio periodo di vacanze e ci è quindi sembrato giusto, visto che le problematiche connesse ad un viaggio sono tante, dare una rinfrescata al contenuto delle leggi a tutela dei viaggiatori.

La normativa di riferimento in questo caso è una Direttiva Europea, la 2015/2302 del 25 novembre 2015, che sostituisce di fatto i regolamenti e le direttive precedenti e legifera su ciò che concerne viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”.

In Italia la Direttiva Europea 2015/2302 è stata recepita con decreto del Consiglio dei Ministri ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2018.

Vediamo quali sono le novità di questa Direttiva UE e quindi del decreto italiano.

Esattamente le novità riguardano 6 elementi.

Ampliamento della nozione di “pacchetto turistico”

Non si fa più riferimento ai soli contratti conclusi nel territorio italiano, ma anche a nuove fattispecie di contratti e quindi quelli on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. Inoltre si chiarisce cosa si intende con “pacchetto turistico” e cioè la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici (ad es. trasporto ed alloggio che riguardano lo stesso viaggio) sia combinati da un unico professionista o conclusi con contratti separati ma acquistati in un unico punto vendita. Non si definisce un pacchetto turistico quella soluzione in cui i servizi diversi da trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% della combinazione.

Pacchetto turistico: informazioni ai viaggiatori

Nella normativa si specifica che, in caso di pacchetto turistico, al viaggiatore deve essere fornito prima della conclusione del contratto un opuscolo informativo standard dove vengono indicati, tra l’altro, anche una serie di informazioni sul luogo dove verrà svolta la vacanza (ad. es lingua parlata o vaccinazioni da fare, ecc..).

Tutela dei viaggiatori: contenuto del contratto

Punto rilevante della disciplina che riguarda i maggiori diritti riconosciuti in caso di problematiche connesse al contenuto del contratto, come per esempio il recesso in caso di aumento del prezzo del contratto oltre l’8% invece del 10% o nel caso di inesatta esecuzione del pacchetto da parte dell’organizzatore (il consumatore può richiedere riduzione del prezzo, risarcimento danni o recesso dal contratto).

Tempi di prescrizione

Vengono allungati i tempi di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni (finora rispettivamente di 2 anni ed 1 anno).

Assicurazione

Viene prevista per organizzatori e venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e sono state rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Violazione delle norme

Ultima stringente novità è quella riguardante la violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, che verrebbero sanzionati con multe da 1.000 euro fino ad arrivare a 20 mila euro e che in caso di recidiva o reiterazione potrebbero essere sanzionate con sospensione dell’attività o addirittura con la chiusura della stessa.

Prima di andare in agenzia viaggi o concludere un contratto on line, controllate questi punti e non arrivate in vacanza “impreparati”!

Approfondisci la Direttiva Europea 2015/2302 del 25 novembre 2015.