Se il mittente sostiene di avere una ricevuta firmata dal destinatario, che però dichiara di non averla mai ricevuta né firmata la raccomandata si può contestare con una querela di falso.
È probabilmente successo a tutti di ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata con ricevuta di ritorno, per coloro che non ne conoscono la natura, non è altro che uno strumento fornito dalle Poste Italiane per far sì che l’invio e la ricezione di una comunicazione, di un documento di particolare rilevanza, siano tracciati sia al momento dell’invio da parte del mittente che al momento della ricezione da parte del destinatario.
La raccomandata con ricevuta di ritorno (o, per essere più precisi, con avviso di ricevimento) prevede che al momento della spedizione della comunicazione venga compilata un’apposita cartolina che è proprio la ricevuta di ritorno. Questa, insieme alla comunicazione principale, sarà recapitata al destinatario e sarà quest’ultimo apponendo una firma sulla stessa cartolina a determinarne l’avvenuta ricezione attribuendo così valore legale alla raccomandata stessa. Questa operazione avviene tramite il postino di Poste italiane, il quale in qualità di pubblico ufficiale attesta tramite registro la conformità, la correttezza e la veridicità della procedura.
Raccomandata non ricevuta: cosa succede se qualcosa in tutto il processo non va secondo quanto previsto?
Se, per esempio, non abbiamo mai ricevuto una raccomandata ed il nostro mittente dichiara il contrario perché in possesso di una ricevuta firmata da noi, cosa bisogna fare?
In questo caso, visto e considerato che la raccomandata può essere firmata solo dal destinatario o da un suo delegato, la raccomandata può essere contestata dimostrando che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno non è la nostra.
La contestazione deve avvenire davanti ad un tribunale per il tramite di un avvocato, proprio perché si sta mettendo in discussione la parola di un pubblico ufficiale, quale il postino, e perché la raccomandata ha valore legale. Bisogna quindi avviare una querela di falso attraverso la quale si “spoglia” la raccomandata di ogni suo valore legale, a prescindere dalle responsabilità del postino e da chi ha eventualmente apposto la firma al posto nostro.
È quindi un’azione che intraprende il destinatario nei confronti del mittente. In sede di udienza il soggetto che intraprende l’azione legale, per dimostrare la non veridicità della firma, può presentare come prova qualsiasi documento con valore legale dai quali può risultare la non conformità della firma.
Per contestare la firma su una raccomandata (qualsiasi tipo di raccomandata sia ufficiale, per esempio di un ufficio pubblico, o non ufficiale, per esempio da privato) non sono previsti termini di tempo, ma se viene prodotta nell’ambito di una causa allora bisogna avviare la procedura di querela di falso immediatamente.