Piani individuali di risparmio: precisazioni sulle agevolazioni fiscali

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La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito delle agevolazioni fiscali per i piani individuali di risparmio a lungo termine. L’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

Ci sono novità per quanto riguarda il trattamento fiscale per i piani individuali di risparmio, che prevedono, entro certi limiti, l’esenzione dal pagamento di alcune imposte.

Con l’approvazione della Circolare numero 3 del 26 febbraio 2018, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti sulle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2017 riguardanti i risparmi a lungo termine, con la detassazione dei redditi non derivanti da attività commerciale.

Sono diversi gli aspetti affrontati dalla Circolare e le norme stabilite contribuiscono a chiarire quali soggetti possono beneficiarne, quali forme di risparmio sono agevolabili, quali sono i limiti e i vincoli, le modalità di costituzione dei piani individuali di investimento e una serie di ulteriori dettagli.

In cosa consistono le agevolazioni sui piani individuali di risparmio?

Le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017, poi affrontate in maniera più dettagliata dalla Circolare n. 3/2018, stabiliscono che ai redditi che derivano dai piani individuali di risparmio non si applica l’imposta sui “redditi di capitale”, l’imposta sui “redditi diversi di natura finanziaria” e l’imposta di successione.

Chi può beneficiare di queste agevolazioni?

Queste agevolazioni fiscali sono riconosciute a favore dei cittadini residenti in Italia che abbiano costituito piani individuali di risparmio presso intermediari abilitati. Il beneficio non si applica, però, se i redditi sono stati percepiti nell’esercizio di un’attività commerciale.

I redditi agevolabili possono essere “redditi di capitale” o “redditi diversi di natura finanziaria” che derivano dai cosiddetti “investimenti qualificati”. Sono previsti, inoltre, dei limiti alle somme investite, che non possono superare il valore complessivo di 150 mila euro, a cui si aggiunge ulteriore limite pari a 30 mila euro per ogni anno.

Sono, inoltre, esclusi dal beneficio anche i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo della persona e i redditi che derivano dalle “partecipazioni qualificate”.

Modalità di costituzione dei piani individuali di risparmio

Un ulteriore aspetto affrontato dalla Circolare n. 3/2018 riguarda le modalità di costituzione dei piani individuali di risparmio, che avviene versando delle somme di denaro o dei valori da destinare ad “investimenti qualificati” e può realizzarsi attraverso diverse forme, le quali possono consistere in un risparmio amministrato delle somme depositate o nella stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

La Circolare offre anche ulteriori chiarimenti con dettagli specifici, che riguardano, ad esempio, il trasferimento e la chiusura del fondo, i vincoli, i piani costituiti dalle Casse di previdenza e Fondi pensione, controlli, adempimenti, problematiche, ecc…
Per approfondire si suggerisce di consultare direttamente il testo completo insieme alla Legge di Bilancio 2017 o, meglio ancora, di chiedere l’assistenza di un professionista.