Posso detrarre i dispositivi medici dalla dichiarazione dei redditi?

Ogni anno milioni di italiani hanno un appuntamento immancabile (spesso fonte di dubbi e perplessità): la dichiarazione dei redditi.

In quest’articolo tratteremo una delle voci di spesa tra le più presenti nella dichiarazione dei redditi: le spese mediche. In particolare ci occuperemo di capire in quale caso è possibile portare in detrazione le spese effettuate per l’acquisto dei dispositivi medici.

I dispositivi, per essere deducibili devono avere la marchiatura CE sulla confezione, ad indicare la certificazione di conformità alla normativa vigente per quel tipo di apparecchio.

Va detto che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili, ma per agevolare i contribuenti, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo riportante i :

  • Dispositivi Medici (MD) nel quale rientrano ad esempio, lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature, termometri, apparecchio per aerosol, e per la misurazione della pressione arteriosa;
  • Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) nel quale rientrano i test di gravidanza, di ovulazione e di menopausa, e strisce o strumenti per la determinazione del glucosio, colesterolo, e dei trigliceridi.

Dal punto di vista fiscale, è importante sapere che la generica dicitura “dispositivo medico” riportata sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa. Per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione se:

  • si evince dallo scontrino (o dalla fattura appositamente richiesta), il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
  • è in grado di comprovare, per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione, che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle seguenti direttive europee: 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Per i dispositivi medici compresi nell’elenco, è sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Fonte: Agenzia delle Entrate