Chi è l’agricoltore attivo?
Si definiscono agricoltori attivi le persone, fisiche o giuridiche:
- il cui importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole;
- le sue attività agricole non sono insignificanti;
- la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
questo è quanto è scritto nell’articolo 9 del Regolamento Europeo del 2013.
A questi requisiti si aggiungono quelli stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.
- sono iscritti all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possiedono una partita IVA attiva in campo agricolo, codice ATECO 01 agricoltura, e che, a partire dal 2016, hanno fatto la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, per più del 50%, in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
- hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per l’ammontare massimo di 5 mila euro per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, per più del 50%, in zone montane e/o svantaggiate e 1.250 euro negli altri casi.
Non sono considerati agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia, quindi banche e finanziarie, oppure che svolgono attività di intermediazione commerciale, le società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione e la Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo.