Avviso di conclusione delle indagini: cos’è e cosa significa?

L’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) rappresenta il primo atto con cui si avverte un soggetto che è stato avviato un procedimento penale a suo carico.

A mezzo di tale comunicazione il Pubblico Ministero avvisa l’indagato che sono state ultimate le indagini nei suoi confronti e che sono stati rinvenuti elementi di colpevolezza a suo carico.

L’avviso di conclusione delle indagini rappresenta un importante strumento a tutela del diritto di difesa dell’indagato, poiché a seguito di tale comunicazione sarà possibile avere accesso agli atti di indagine raccolti dagli inquirenti e sui quali si fonda l’ipotesi accusatoria.

Qual è il contenuto dell’avviso?

L’atto si compone dell’enunciazione in forma chiara dei dati identificati del soggetto indagato, del fatto di reato che gli viene contestato, le norme di legge che si assumono violate e l’avvertimento che tutta la documentazione concernente l’attività di indagine eseguita sino al quel momento è disponibile presso la cancelleria del PM che ha condotto le indagini.

E’ facoltà, pertanto, dell’indagato e del suo difensore prendere visione degli atti e di estrarne copia.

Occorre specificare, inoltre, come nella maggior parte dei casi all’indagato verrà assegnato un difensore d’ufficio; sarà, tuttavia, facoltà del medesimo soggetto sottoposto ad indagine nominare un proprio difensore di fiducia che sostituirà quello d’ufficio.

Tale avviso deve necessariamente essere notificato sia all’indagato sia al difensore (d’ufficio o di fiducia).

Laddove, infatti, tale notifica sia stata omessa o effettuata in maniera errata (sbagliando, ad esempio, il nominativo del difensore), sarà possibile ottenere, nel corso della prima udienza dibattimentale e su segnalazione dell’imputato, il rinnovo della suddetta notifica.

Tale decisione è adottata dal Giudice e comporterà, di fatto, una regressione del procedimento alla fase antecedente, costringendo il PM ad effettuare nuovamente la notifica.

Quali strumenti possiede l’indagato per difendersi in questa fase?

E’ bene specificare che in questa fase del procedimento non vi sarà alcun processo: l’indagato, infatti, non sarà ancora chiamato a rispondere dei fatti di fronte ad un Giudice, subendo, di fatto, passivamente l’azione del PM.

L’ordinamento offre, tuttavia, una serie di strumenti che facoltativamente potranno essere azionati dal soggetto.

Il primo consiste nella possibilità di redigere una memoria scritta con la quale si andrà a confutare le accuse mosse dal PM.

Un ulteriore strumento consiste nella facoltà di sottoporsi ad interrogatorio per spiegare verbalmente al PM la versione dei fatti, sempre ovviamente finalizzata all’archiviazione del procedimento.

Infine, vi sarà la possibilità di indicare al Pubblico Ministero ulteriori attività d’indagine da compiere volte a provare l’innocenza dell’indagato.

Ebbene, è buona norma procedere all’attivazione di uno dei precedenti strumenti di tutela solo a seguito di consulto con il proprio difensore, sia per la complessità e la specificità della materia, sia perché spesso e volentieri – specie nell’ipotesi dell’interrogatorio – il rischio è quello di aggravare ulteriormente la propria situazione se le suddette azioni non sono ben ponderate.

Si tratta pur sempre di una facoltà, non di un obbligo, che è bene esercitare solo laddove possa condurre a dei benefici. Nella maggior parte dei casi, infatti, sarà più saggio riservare la propria difesa di fronte al Giudice per non scoprire troppo in anticipo la strategia difensiva o per non aumentare ulteriormente le prove a carico.

Info: Articolo 415-bis del codice di procedura penale