Chi paga le spese legali?

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Solitamente chi perde una causa deve accollarsi le spese legali, ma non in caso di transazione. Vediamo insieme di cosa si tratta

Prima di parlare delle spese legali, è bene valutare tutti gli aspetti inerenti l’avvio di una causa. Infatti, le prime domande che poniamo a un legale per vedere riconosciuto un diritto, sono due: la prima si riferisce alla durata della causa; la seconda ai costi relativi alle spese vive da sostenere per l’avvio della causa, alle spese legali comprese gli onorari difensivi, e alle eventuali spese legate a una consulenza tecnica.

Chi è tenuto a pagare le spese legali?

Il Codice di Procedura Civile, all’articolo 91Condanna alle spese”, stabilisce che “il giudice, chiude la causa con l’emissione della sentenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte, e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

In breve, chi perde una causa è tenuto a pagare tutte le spese, anche gli onorari dell’avvocato della controparte.

Quando è prevista la compensazione delle spese legali?

In alcuni casi, il giudice può emettere una sentenza disponendo la compensazione delle spese processuali; ciò vuol dire che sia chi ha instaurato la causa sia il chiamato in causa, sono tenuti a pagare le spese dei rispettivi legali. Nello specifico, l’articolo 92 Codice di Procedura Civile, stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero nei seguenti casi:

  • soccombenza reciproca: le due parti vincono e perdono allo stesso tempo; ad esempio chi è chiamato in causa deve pagare perché così ha stabilito il giudice, ma non tutta la somma richiesta da chi lo ha citato in giudizio; chi ha iniziato la causa da una parte vince perché viene risarcito ma dall’altra perde perché beneficia solo di una parte di quanto inizialmente richiesto;
  • assoluta novità della questione trattata: casi su cui la Cassazione non si è ancora pronunciata;
  • mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: quando si è di fronte ad una nuova interpretazione della legge.

Chi paga le spese legali in presenza di un accordo o transazione?

Durante il percorso di una causa, però, può succedere che le parti decidano di eliminare la lite in corso e giungere a un accordo, attraverso un contratto di transazione. L’articolo 1965 del Codice Civile, stabilisce che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

È ovvio che in questo caso, la legge lascia alle parti la decisione di come e a chi imputare tutti i costi sostenuti fino all’accordo. Le parti possono concludere la causa attraverso vari modi, quali:

  • rinuncia agli atti: In questo caso l’attore, cioè chi ha materialmente iniziato la causa, innanzi al giudice dichiara espressamente di voler abbandonare il giudizio in corso; la rinuncia, in ogni caso, deve seguire l’accettazione della parte opposta. Il giudice, con l’accettazione della rinuncia agli atti di tutte le parti, può pronunciare l’estinzione del processo.
  • transazione trascritta nel verbale: la transazione viene riportata agli atti, accettata e firmata dal giudice, che stabilisce che non ci sono più i presupposti per il proseguimento della causa. In questo caso la trascrizione ha valore di sentenza e può essere impugnata qualora una delle parti venga meno all’accordo. Per questa trascrizione devono essere però pagate le imposte di registro.
  • estinzione del processo per inattività delle parti: questa ipotesi, si verifica qualora sia l’attore che il convenuto in presenza di un accordo, non si presentano alle udienze. Il giudice provvede a rinviare la causa ad altra data, nel caso in cui a quest’ultima data utile ancora nessuno è presente, il giudice provvede alla cancellazione della causa dal ruolo. In breve, la transazione viene costituita come parte di scrittura privata, per non pagare le imposte di registro non viene riportata agli atti in udienza, ma, in questo caso non si è in possesso di un titolo esecutivo utile per un’eventuale esecuzione forzata.

Di solito, in presenza di un contratto di transazione le spese legali vengono ripartite tra le parti. Nel caso in cui nella transazione non vi sia alcuna specifica diretta a chi spetta pagare le spese legali la legge prevede che le parti sono solidalmente responsabili al pagamento del compenso degli avvocati. In sintesi, l’avvocato può inoltrare il pagamento della parcella sia nei confronti del proprio cliente che della controparte.