Dall’identificazione del cliente alla comunicazione di operazioni sospette, ecco come cambia la vita dei “Compro oro”.
Se avete intenzione di aprire un punto Compro oro o di vendere il vostro oro usato ad uno degli operatori del settore vi esortiamo a leggere il presente articolo, poiché è stata appena pubblicata la nuova normativa che disciplina l’attività per acquirenti e venditori di preziosi usati.
Vediamo quindi quali sono i punti salienti del d.lgs. n.92 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno ed entrato in vigore il 5 luglio 2017.
Obiettivo della normativa è di contrastare in modo più efficace le attività criminali e i rischi di riciclaggio connessi all’attività, garantendo la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati, soprattutto quando l’attività è praticata da operatori non professionali, cioè da soggetti non iscritti all’apposito Registro degli operatori Compro oro ed in possesso di regolare licenza.
Precedentemente alla emanazione del decreto, per esercitare la professione bastava solo una semplice licenza per il commercio di oggetti preziosi e il cittadino che voleva vendere oggetti di valore a un negozio di compro oro, doveva solamente esibire un documento di identità, senza dover certificare la provenienza di tali oggetti.
Il decreto disciplina, invece, le nuove modalità di svolgimento dell’attività di compravendita di oggetti preziosi, stabilendo ai titolari dei “Compro oro” una serie di adempimenti per rendere tracciabili tutte le attività effettuate:
- l’istituzione di un registro depositato presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), nel quale gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, devono registrarsi. Requisiti indispensabili sono: il possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi ed il versamento di un contributo da definire, per i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro;
- l’obbligo di identificazione della clientela, nel caso di operazioni superiori a 500 euro (prima la soglia era di mille euro) e l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, così da garantire la tracciabilità;
- la tracciabilità delle operazioni attraverso l’istituzione di un apposito conto corrente che deve essere dedicato esclusivamente all’attività professionale. Inoltre, per ogni operazione di compro oro effettuata i negozianti devono predisporre una scheda, numerata progressivamente, nella quale deve essere riportato: i dati identificativi del cliente, estremi della transazione effettuata, descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto, due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso, la data e l’ora dell’operazione, eventuali informazioni relative alla destinazione dell’oggetto prezioso usato (ad esempio la cessione a fonderie).
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF;
I Compro oro hanno l’obbligo di conservazione dei dati acquisiti per dieci anni;
La normativa inoltre, prevede una serie di nuove sanzioni:
- nel caso di esercizio abusivo della propria attività è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 2 mila euro a 10 mila euro;
- nel caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM la multa è di 1.500 euro, triplicata nel caso di omissioni gravi o ripetute;
- la mancata identificazione e conservazione dei dati del cliente sono sanzionati con una multa che va da 1.000 a 10 mila euro;
- nel caso non vengano segnalate le operazioni sospette la sanzione va da 5 mila a 50 mila euro.
Come è evidente, sono passati i “tempi dell’oro” in cui chiunque poteva avvicinarsi al mondo della compravendita dei preziosi usati. Adesso, chi vuole avviare un’attività del genere deve sottostare ad una normativa necessaria volta a tutelare le esigenze di un mercato molte volte preda di gente senza scrupoli.
Approfondisci il D.lgs n. 92 del 25 Maggio 2017