Dal 2016 nuove misure a sostegno del reddito

Sono stati modificati i trattamenti di integrazione salariale, ovvero i benefici economici a sostegno del reddito spettanti a quei lavoratori colpiti dalla cassa integrazione ed erogati dall’INPS. La notizia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, decreto legislativo n. 148/2015, attuativo del Jobs Act.

Il decreto, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, modifica le regole per la concessione della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS); in particolare, vengono semplificate le procedure per la richiesta e, soprattutto, per l’erogazione. La nuova norma riscrive, altresì, la disciplina dei Fondi di solidarietà apportando dei miglioramenti rispetto alla precedente previsione normativa (la legge Fornero) ed ampliando il campo di applicazione della norma.

Cosa è il Fondo di (FIS) INPS 2016

Vediamo più da vicino cosa cambia a partire dal 2016 e cosa prevede il nuovo Fondo di Integrazione Salariale (FIS) INPS 2016, che sostituisce il precedente Fondo di solidarietà residuale. Innanzitutto é importante comprendere come tale fondo è una forma di sostegno al reddito nei casi di non applicazione dell’istituto della cassa integrazione, pur essendo legato per la durata delle prestazioni alle stesse causali della cassa integrazione ordinario o straordinaria. La precedente legge prevedeva una loro applicazione per le aziende con una media di più di 15 dipendenti, mentre dal 2016 tali benefici saranno estesi non solo anche alle imprese che occupano in media più di 5 lavoratori ma anche agli apprendisti professionalizzanti.
Per rendersi conto delle prestazioni previste dai suddetti Fondi occorre tener presente diverse casistiche oltre a tener conto dei diversi settori economici in cui operano le imprese; ad esempio, è importante sapere se l’azienda ha preso o no degli accordi con i sindacati per determinare le prestazioni ad essa spettanti. Infatti, nel primo caso l’assegno ordinario avrà la stessa durata prevista per i casi di CIGO e CIGS, mentre senza accordi sindacali, al massimo si percepirà l’assegno per 12 mesi.

Ricapitolando le prestazioni previste spettano:

1. ai datori di lavoro che occupano almeno 5 dipendenti; essi devono obbligatoriamente iscriversi al Fondo INPS 2016, qualora provvedano a stipulare accordi con le organizzazioni sindacali. L’obbligo dell’iscrizione scatta confrontando la media dei lavoratori rispetto a quella del semestre precedente la presentazione della domanda, inclusi gli apprendisti. Con tale iscrizione verrà erogato ai dipendenti l’assegno ordinario in misura pari almeno all’80% della retribuzione globale e per una durata non inferiore alle 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alla durata prevista per la CIGO o CIGS. Per iscriversi al Fondo bilaterale l’azienda ed il lavoratore versano, rispettivamente i 2/3 e 1/3 dei contributi, oltre ad un supplemento addizionale, previsto per il solo datore di lavoro;

2. ai dipendenti delle aziende che hanno stipulato accordi con i sindacati e che riducono il loro orario di lavoro durante la procedura di esubero; essi percepiscono un’assegno di solidarietà per un massimo di 12 mesi nel corso di un biennio mobile. In tali casi la riduzione dell’orario non può superare il 60% di quello complessivo dei lavoratori o del 70% nel caso di un singolo lavoratore;

3. per le aziende con un numero di dipendenti oltre le 5 unità e fino a 15 lavoratori, a partire dal 2016, è previsto l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) istituito in sostituzione del precedente Fondo di solidarietà residuale. Ai lavoratori di tali aziende spetta:

  • l’assegno di solidarietà per le aziende da 5 a 15 dipendenti, per un massimo di 12 mesi e per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che si verificano dopo il 1° luglio 2016;
  • l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per le aziende oltre 15 dipendenti, rispettivamente dal 1° gennaio 2016 e per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

L’importo degli assegni é pari all’80% della retribuzione globale, come nel caso della Cassa Integrazione Guadagni, oltre ad un prelievo IRPEF di euro 5,84.

4. per i datori di lavoro del settore artigianato e somministrazione, che occupano più di 5 dipendenti, il decreto 148/2015 ha istituito un fondo di solidarietà alternativo. Le prestazioni offerte da tale fondo dipendono dall’adeguamento, entro il 31 dicembre 2015, ai Fondi esistenti da parte delle aziende.

Il mancato adeguamento fa slittare le prestazioni al 1° luglio 2016, mentre chi si adegua potrà usufruire dal 1° gennaio dei seguenti benefici:
a) assegno ordinario, pari all’80% della retribuzione globale e della durata compresa tra un minimo di 13 settimane in un biennio mobile ed un massimo previsto nei casi di CIGO e CIGS;
b) assegno di solidarietà per la durata massima di 26 settimane.

Info: Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015